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Document 21986A1122(08)

    Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia nel settore dell' agricoltura

    GU L 328 del 22.11.1986, p. 68–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    Related Council decision

    21986A1122(08)

    Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia nel settore dell' agricoltura

    Gazzetta ufficiale n. L 328 del 22/11/1986 pag. 0068


    ACCORDO

    in forma di scambi di lettere tra la comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia nel settore dell'agricoltura

    Scambio di lettere n. 1

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . . ,

    ho l'onore di far riferimento ai negoziati svoltisi tra le delegazioni della Repubblica di Finlandia e della Comunità economica europea per definire, secondo lo spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE-Finlandia, il regime di scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

    Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:

    II. All'importazione in Finlandia:

    la Repubblica di Finlandia accorda a titolo autonomo alla Comunità, a decorrere dal 1g marzo 1986, le concessioni tariffarie che figurano nell'allegato della presente lettera.

    II. All'importazione nella Comunità:

    la Comunità accorda a titolo autonomo alla Finlandia, a decorrere dal 1g marzo 1986,

    un contingente tariffario annuo di 2 500 tonnellate per il malto non torrefatto [sottovoce

    11.07 A II b) della tariffa doganale comune] con una riduzione del prelievo di 100 ECU/t.

    Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

    Le sarei grato se Ella volesse confermarmi il Suo accordo sul tenore della presente lettera.

    Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

    Per il governo

    della Repubblica di Finlandia

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . . ,

    con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

    «Ho l'onore di far riferimento ai negoziati svoltisi tra le delegazioni della Repubblica di Finlandia e della Comunità economica europea per definire, secondo lo spirito dell'articolo 15 dell'accordo di libero scambio CEE-Finlandia, il regime di scambi di taluni prodotti agricoli, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

    Le confermo che questi negoziati hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:

    II. All'importazione in Finlandia:

    la Repubblica di Finlandia accorda a titolo autonomo alla Comunità, a decorrere dal 1g marzo 1986, le concessioni tariffarie che figurano nell'allegato della presente lettera.

    II. All'importazione nella Comunità:

    la Comunità accorda a titolo autonomo alla Finlandia, a decorrere dal 1g marzo 1986,

    un contingente tariffario annuo di 2 500 tonnellate per il malto non torrefatto [sottovoce

    11.07 A II b) della tariffa doganale comune] con una riduzione del prelievo di 100 ECU/t.

    Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

    Le sarei grato se Ella volesse confermarmi il Suo accordo sul tenore della presente lettera.».

    Mi pregio confermarle l'accordo della Comunità economica europea.

    Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

    A nome del Consiglio

    delle Comunità europee

    SPA:L666UMBI40.95

    FF: 6UIT; SETUP: 01; Hoehe: 508 mm; 49 Zeilen; 3124 Zeichen;

    Bediener: HELM Pr.: C;

    Kunde: ................................

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Scambio di lettere n. 2

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . .,

    ho l'onore di far riferimento all'accordo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi ed ai negoziati svoltisi tra le parti contraenti per definire misure transitorie e adeguare tale accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

    1.

    Le confermo che, durante il periodo di transizione previsto dall'atto di adesione, la Comunità e la Repubblica di Finlandia convengono, per quanto riguarda i quantitativi annui di formaggi qui de seguito menzionati e destinati ai mercati della Spagna e del Portogallo, di limitare i dazi all'importazione ai seguenti livelli:

    a)

    all'importazione in Spagna:

    Formaggi originari e provenienti dalla Finlandia, accompagnati da un titolo riconosciuto:

    Dazi

    all'importazione

    (ECU/100 kg

    peso netto)

    Quantitativi

    (tonnellate)

    - Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkaese, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso della sostanza secca, con maturazione di almeno tre mesi, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:

    18,13

    347

    - Formaggi a pasta erborinata della sottovoce 04.04 C della tariffa doganale comune:

    55

    122

    - Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto e aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune:

    36,27

    78

    - Edam, avente un tenore di materie grasse in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 40 % e inferiore a 48 %, presentato in forme intere, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune:

    60

    890

    - Altri formaggi:

    60

    143

    b)

    all'importazione in Portogallo:

    - Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto e aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune:

    36,27

    5

    - Altri formaggi:

    60

    5

    2.

    Durante il periodo di transizione, l'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.

    3.

    Allo scadere del periodo di transizione, i quantitativi sopra indicati sono aggiunti al contingente tariffario annuo previsto nell'accordo in vigore tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia.

    4.

    Il presente scambio di lettere costituisce parte integrante dell'accordo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi, firmato il 23 dicembre 1985.

    Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

    Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo della Repubblica di Finlandia sul contenuto della presente lettera.

    Voglia gradire, Signor . . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

    A nome del Consiglio

    delle Comunità europee

    SPA:L666UMBI42.96

    FF: 6UIT; SETUP: 01; Hoehe: 508 mm; 87 Zeilen; 3666 Zeichen;

    Bediener: HELM Pr.: C;

    Kunde: 37761 Montan Italien

    Bruxelles, 14 luglio 1986

    Signor . . . . . .,

    con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

    «ho l'onore di far riferimento all'accordo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi ed ai negoziati svoltisi tra le parti contraenti per definire misure transitorie e adeguare tale accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

    1.

    Le confermo che, durante il periodo di transizione previsto dall'atto di adesione, la Comunità e la Repubblica di Finlandia convengono, per quanto riguarda i quantitativi annui di formaggi qui de seguito menzionati e destinati ai mercati della Spagna e del Portogallo, di limitare i dazi all'importazione ai seguenti livelli:

    a)

    all'importazione in Spagna:

    Formaggi originari e provenienti dalla Finlandia, accompagnati da un titolo riconosciuto:

    Dazi

    all'importazione

    (ECU/100 kg

    peso netto)

    Quantitativi

    (tonnellate)

    - Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkaese, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso della sostanza secca, con maturazione di almeno tre mesi, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune:

    18,13

    347

    - Formaggi a pasta erborinata della sottovoce 04.04 C della tariffa doganale comune:

    55

    122

    - Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto e aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune:

    36,27

    78

    - Edam, avente un tenore di materie grasse in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 40 % e inferiore a 48 %, presentato in forme intere, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune:

    60

    890

    - Altri formaggi:

    60

    143

    b)

    all'importazione in Portogallo:

    - Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto e aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune:

    36,27

    5

    - Altri formaggi:

    60

    5

    2.

    Durante il periodo di transizione, l'applicazione dei dazi all'importazione sopra indicati non osta alla riscossione di un importo compensativo fissato in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione.

    3.

    Allo scadere del periodo di transizione, i quantitativi sopra indicati sono aggiunti al contingente tariffario annuo previsto nell'accordo in vigore tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia.

    4.

    Il presente scambio di lettere costituisce parte integrante dell'accordo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi, firmato il 23 dicembre 1985.

    Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

    Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo della Repubblica di Finlandia sul contenuto della presente lettera.».

    Posso confermarLe l'accordo del mio governo.

    Voglia gradire, Signor . . . . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

    Per il governo

    della Repubblica di Finlandia

    SPA:L666UMBI43.97

    FF: 6UIT; SETUP: 01; Hoehe: 508 mm; 89 Zeilen; 3752 Zeichen;

    Bediener: HELM Pr.: C;

    Kunde:

    Clausola riguardante le isole Canarie e Ceuta e Melilla

    Per quanto concerne le isole Canarie e Ceuta e Melilla, le due parti hanno convenuto quanto segue:

    a) la Repubblica di Finlandia applicherà alle sue importazioni in provenienza da tali territori le concessioni tariffarie risultanti dal presente scambio di lettere;

    b) ove il regime d'importazione dei prodotti agricoli nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla subisca modifiche tali da danneggiare le esportazioni finlandesi, la Comunità e la Finlandia si consulteranno per adottare i provvedimenti atti ad ovviare alla situazione;

    c) il comitato misto adotterà le modifiche che occorra eventualmente apportare alle regole d'origine ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b).

    SPA:L666UMBI44.95

    FF: 6UIT; SETUP: 01; Hoehe: 254 mm; 11 Zeilen; 835 Zeichen;

    Bediener: HELM Pr.: C;

    Kunde: 37761 Montan Italien

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