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Document 21985A1203(01)

Accordo di concertazione Comunità-COST su un' azione concertata nel campo dell' intelligenza artificiale e del riconoscimento delle forme (azione COST 13)

GU L 322 del 3.12.1985, p. 19–24 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/1986

Related Council decision

21985A1203(01)

Accordo di concertazione Comunità-COST su un' azione concertata nel campo dell' intelligenza artificiale e del riconoscimento delle forme (azione COST 13)

Gazzetta ufficiale n. L 322 del 03/12/1985 pag. 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 16 tomo 2 pag. 0037
edizione speciale portoghese: capitolo 16 tomo 2 pag. 0037


*****

ACCOACCORDO DI CONCERTAZIONE COMUNITÀ-COST

su un'azione concertata nel campo dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento delle forme (azione COST 13)

LALA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

qui di seguito denominata « Comunità »,

L'AUSTRIA, LA FINLANDIA, LA NORVEGIA, LA SVEZIA, LA SVIZZERA E LA IUGOSLAVIA,

qui di seguito denominati « paesi terzi partecipanti »,

considerando che, con la decisione dell'11 settembre 1979, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato un programma quadriennale nel settore dell'informatica;

considerando che, con la decisione del 22 novembre 1984, il Consiglio ha modificato il programma adottato con la decisione dell'11 settembre 1979; che tale modifica comporta un'azione concertata nel campo dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento delle forme, qui di seguito denominata « azione COST 13 »;

considerando che gli stati membri della Comunità, i paesi terzi partecipanti, qui di seguito denominati « stati », e la Comunità intendono svolgere, secondo le norme e le procedure applicabili ai loro programmi nazionali, le ricerche descritte all'allegato A e sono disposti ad inserirle in un processo di concertazione da essi considerato di reciproca utilità;

considerando che lo svolgimento delle ricerche previste dall'azione concertata comporterà per gli stati e la Comunità un contributo finanziario di circa 15 milioni di ECU,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Comunità e i paesi terzi partecipanti, qui di seguito denominati « parti contraenti », partecipano, per un periodo previsto fino al 21 novembre 1986, ad un'azione concertata nel campo dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento delle forme.

L'azione è descritta nei particolari all'allegato A.

Gli stati sono interamente responsabili delle ricerche svolte presso i loro istituti o organismi nazionali, ad eccezione delle ricerche svolte in base a contratti stipulati con la Commissione delle Comunità europee, qui di seguito denominata « Commissione ».

Articolo 2

La concertazione tra le parti contraenti avviene in sede di comitato di concertazione Comunità-COST, qui di seguito denominato « comitato ».

Il comitato adotta il proprio regolamento interno. I compiti di segreteria sono svolti dalla Commissione.

Il mandato e la composizione del comitato sono definiti all'allegato B.

La struttura del comitato può essere riesaminata dalle parti contraenti.

Articolo 3

Per garantire la massima efficacia nell'esecuzione dell'azione concertata, la Commissione nomina un capo progetto, previa consultazione dei delegati dei paesi terzi partecipanti in seno al comitato.

Articolo 4

Il contributo finanziario stimato delle parti contraenti alle spese di coordinamento per il periodo di cui all'articolo 1, primo comma, è fissato come segue:

1 300 000 ECU per la Comunità,

57 000 ECU per l'Austria,

50 000 ECU per la Finlandia,

53 000 ECU per la Norvegia,

70 000 ECU per la Svezia,

70 000 ECU per la Svizzera,

58 000 ECU per la Iugoslavia.

L'ECU è quella definita nel regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e nelle disposizioni finanziarie adottate in conformità di questo.

Le modalità di finanziamento dell'accordo sono definite all'allegato C.

Articolo 5

1. Attraverso il comitato, gli stati provvedono al regolare scambio di tutte le informazioni utili concernenti l'esecuzione delle ricerche previste dall'azione concertata. Si impegnano inoltre a fornire informazioni relative a ricerche analoghe progettate o svolte da altri organismi. Le informazioni sono considerate riservate qualora ciò sia richiesto dallo stato che le fornisce.

2. Previa consultazione del comitato, la Commissione redige relazioni annuali sulle attività svolte in base alle informazioni pervenute e le trasmette agli stati.

3. Al termine del periodo di concertazione, la Commissione, previa consultazione del comitato, invia agli stati una relazione generale sull'esecuzione e sui risultati dell'azione e provvede alla pubblicazione di tale relazione entro sei mesi dalla trasmissione di quest'ultima, a meno che vi si opponga uno stato. In tal caso la relazione è considerata riservata e viene distribuita, su richiesta e con l'accordo del comitato, esclusivamente agli organismi e alle imprese le cui attività di ricerca o di produzione possano giustificare l'accesso alle conoscenze derivanti dall'esecuzione delle ricerche previste dall'azione concertata.

Articolo 6

1. Dopo la firma del presente accordo, ciascuna parte contraente notifica al più presto al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a norma delle disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo.

2. Per le parti contraenti che hanno trasmesso la notifica di cui al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale la Comunità e almeno un paese terzo partecipante hanno proceduto a tale notifica.

Per le parti contraenti che trasmettono la notifica dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui hanno provveduto a trasmettere la notifica.

Le parti contraenti che non abbiano ancora trasmesso detta notifica al momento dell'entrata in vigore del presente accordo possono partecipare ai lavori del comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mese dall'entrata in vigore del presente accordo.

3. Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee comunica a ciascuna delle parti contraenti l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 7

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni stabilite in quest'ultimo, e, dall'altra, ai territori dei paesi terzi partecipanti.

Articolo 8

Il presente accordo, redatto in esemplare unico in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che ne rimette copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

ALLEGATO A

SCOPO DELL'AZIONE

1.2 // 1. // L'intelligenza artificiale ed il riconoscimento delle forme sono oggi riconosciuti come settori molto importanti nel processo di sviluppo delle tecnologie dell'informazione. La loro importanza deriva in parte dai nuovi prodotti che sono stati messi a punto come prodotti accessori della ricerca sull'intelligenza artificiale e sul riconoscimento delle forme, ad esempio la tecnologia LISP, i sistemi esperti, i sintetizzatori della voce, ecc. Inoltre, le sfide poste dall'intelligenza artificiale e dal riconoscimento delle forme costituiscono un'eccellente forza motrice per il progresso delle tecnologie dell'informazione. // // Negli ultimi programmi nazionali e nel programma ESPRIT delle Comunità europee si è tenuto debito conto di questi sviluppi. La maggior parte di tali programmi sono orientati verso applicazioni industriali dato che i prodotti dovrebbero essere creati entro un periodo di tempo relativamente breve e che i principali partecipanti ai progetti sono grandi società industriali. È quindi necessario un programma d'azione complementare che giovi specificamente alla ricerca avanzata e possa contribuire alla formazione nel campo dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento delle forme. // 2. // Lo scopo principale dell'azione consiste nel creare l'infrastruttura ed i meccanismi necessari per: // // - avviare e favorire la ricerca svolta in collaborazione nel campo dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento delle forme, // // - facilitare lo scambio di pareri, l'identificazione dei problemi e l'armonizzazione delle strategie risolutive, // // - coordinare le attività esistenti a livello europeo, // // - trasferire ad altri settori (per esempio, industria) le soluzioni eventuali fornite dalla ricerca sugli sviluppi in questo campo, // // - potenziare le limitate risorse di formazione esistenti in Europa, // // - potenziare centri europei d'avanguardia // // Attraverso le azioni seguenti: // // - scambio di ricercatori a breve ed a più lungo termine, // // - sostegno ai gruppi di lavoro ed ai « workshops » per l'identificazione dei problemi, // // - sostegno ai progetti di ricerca svolti in collaborazione, // // - sostegno alle attività sotto forma di piccoli progetti speciali (applicazione, progetti pilota, studi, ecc.), // // - sostegno a corsi avanzati, // // - concessione di borse di studio per consentire a studenti o al personale avanzato di partecipare a progetti di ricerca svolti in collaborazione, // // - aiuto all'impiego di sistemi avanzati di scambio di informazioni. // 3. // Obiettivi tecnici // // Il presente programma concerne ricerche di base intese a sviluppare strumenti d'avanguardia nel campo dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento delle forme. Questi settori comprendono metodi per la progettazione di basi di conoscenze, sistemi distribuiti di basi di conoscenze, sistemi ligici di programmazione e di parallelismo e sistemi avanzati di riconoscimento delle forme. // // Le proposte possono avere per oggetto i seguenti argomenti: // // - acquisizione e analisi delle conoscenze (ICAI), // // - apprendimento ed inferenza induttiva, // // - programmazione automatica, // // - soluzione di problemi distribuita e in cooperazione, // // - sinergismo uomo-elaboratore, // // - messa a punto di sistemi efficienti per il calcolo simbolico, // // - parallelismo e distribuzione nei sistemi logici di programmazione, // // - verificatori di teoremi non monotonici, // // - interfacciamento fra trattamento ad alto e basso livello per l'interpretazione dei segnali: le aree di sviluppo comprendono l'interpretazione del parlato, l'interpretazione dell'immagine e l'interpretazione di segnali specifici, // // - modellazione KR e conoscitiva, // // - individuazione finalizzata delle caratteristiche per mezzo della sintassi e della semantica (« segmentazione mediante riconoscimento »), con particolare accento sul problema del controllo, // // - visione tridimensionale ed interpretazione del movimento (hardware, software), // // - architettura ed hardware specifico per l'interpretazione dei segnali, con particolare accento sull'interpretazione tra algoritmi ed architetture (parallelismo).

ALLEGATO B

MANDATO E COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI CONCERTAZIONE COMUNITÀ - COST NEL CAMPO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DEL RICONOSCIMENTO DELLE FORME

1.2 // 1. // Il comitato: // 1.1. // contribuisce all'esecuzione ottimale dell'azione concertata esprimendo il suo parere su tutti gli aspetti in questione, compresi in particolare: // // - la promozione e il coordinamento delle attività a livello nazionale nel quadro dell'azione concertata; // // - la definizione degli argomenti di particolare importanza o di interesse comune; // // - la concessione di aiuti finanziari provenienti dal fondo di coordinamento; // // - la scelta dei contraenti per compiti specifici; // // - la designazione dell'eventuale capo progetto; // // - l'orientamento fornito all'eventuale capo progetto; // 1.2. // valuta i risultati dei progetti e trae le conclusioni in merito alla loro applicazione; // 1.3. // è responsabile dello scambio di informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo. // 2. // Le relazioni e i pareri del comitato sono trasmessi agli stati. // 3. // Il comitato è composto da un delegato della Commissione, un delegato per ogni paese terzo partecipante, un delegato per ogni stato membro in veste di rappresentante del programma nazionale e l'eventuale capo progetto. Ciascun delegato può farsi accompagnare da esperti. // // Il comitato può invitare i rappresentanti degli utenti, della CEPT e degli organismi europei che si occupano di attività di normalizzazione al fine di esprimere i propri pareri.

ALLEGATO C

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Articolo 1

Le presenti disposizioni definiscono le modalità di finanziamento di cui all'articolo 4 dell'accordo.

Articolo 2

All'entrata in vigore dell'accordo, la Commissione invia ad ogni paese terzo partecipante una richiesta di fondi corrispondenti alla quota definita dall'articolo 4 dell'accordo.

Tale contributo è espresso in ECU e nella moneta del paese in questione; il valore dell'ECU è quello definito dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e determinato alla data di richiesta dei fondi.

L'insieme dei contributi è destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno dei delegati del comitato, oltre alle spese di coordinamento vere e proprie.

Ogni paese terzo partecipante versa il proprio contributo alle spese di coordinamento previste dall'accordo entro tre mesi dall'invio della richiesta di fondi da parte della Commissione. Eventuali ritardi nel versamento implicano per il paese terzo in questione il pagamento d'interessi ad un tasso pari al più alto tasso di sconto praticato negli stati a detta data. Tale tasso è aumentato dello 0,25 % per ogni mese di mora. Il tasso aumentato è applicabile per l'intera durata del ritardo.

Articolo 3

Gli importi versati dai paesi terzi partecipanti sono accreditati all'azione concertata ed iscritti tra le entrate sotto una voce dello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione).

Articolo 4

Lo scadenzario provvisorio riguardante le spese di coordinamento di cui all'articolo 4 dell'accordo è riportato in allegato.

Articolo 5

Per la gestione dei fondi si applica il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 6

Al termine di ogni esercizio finanziario viene redatto un bilancio dei fondi stanziati per l'azione concertata che sarà trasmesso per informazione ai paesi terzi partecipanti.

APPENDICE

SCADENZARIO PROVVISORIO PER L'AZIONE CONCERTATA: INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RICONOSCIMENTO DELLE FORME (PROGETTO COST 13)

VOCE DI BILANCIO 7702 « AZIONE COMUNITARIA A FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'INFORMATICA »

(in ECU)

1.2,3.4,5.6,7.8,9.10,11 // // // // // // // // 1985 // 1986 // 1987 // 1988 // TOTALE // // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 // // SI // SP // SI // SP // SI // SP // SI // SP // SI // SP // // // // // // // // // // // // 1. Valutazione iniziale dei costi globali: // // // // // // // // // // // - spese di funzionamento amministrativo e contratti // 1 300 000 // 350 000 // - // 400 000 // - // 350 000 // - // 200 000 // 1 300 000 // 1 300 000 // // // // // // // // // // // // Totale // 1 300 000 // 350 000 // - // 400 000 // - // 350 000 // - // 200 000 // 1 300 000 // 1 300 000 // // // // // // // // // // // // 2. Valutazione riveduta delle spese dei costi supplementari derivanti dalla partecipazione dei paesi terzi: // // // // // // // // // // // - spese di funzionamento amministrativo e contratti // 1 300 000 // 350 000 // 358 000 // 520 000 // - // 470 000 // - // 318 000 // 1 658 000 // 1 658 000 // // // // // // // // // // // // 3. Differenze tra 1 e 2 da coprire con il contributo dei paesi terzi partecipanti // 0 // 0 // 358 000 // 120 000 // - // 120 000 // - // 118 000 // 358 000 // 358 000 // // // // // // // // // // // 1.2 // SI // = Stanziamento d'impegno. // SP // = Stanziamento di pagamento. // //

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