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Document 21981D0831(24)
Decision No 4/81 of the EEC-Iceland Joint-Committee of 27 May 1981 amending, as regards products sent in small packages to private persons, Article 8 of Protocol 3 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation
Decisione n. 4/81 del comitato misto CEE-Islanda, del 27 maggio 1981, che modifica l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto concerne i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati
Decisione n. 4/81 del comitato misto CEE-Islanda, del 27 maggio 1981, che modifica l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto concerne i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati
GU L 247 del 31.8.1981, p. 55–55
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1985; abrogato da 284A1211(07)
Decisione n. 4/81 del comitato misto CEE-Islanda, del 27 maggio 1981, che modifica l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto concerne i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati
Gazzetta ufficiale n. L 247 del 31/08/1981 pag. 0055 - 0055
DECISIONE N. 4/81 DEL COMITATO MISTO del 27 maggio 1981 che modifica l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto concerne i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28, considerando che l'articolo 8, paragrafo 2, di detto protocollo non è stato interpretato uniformemente e che appare necessario modificarne il testo per assicurarsi che tutti gli operatori commerciali all'esportazione siano trattati nello stesso modo, DECIDE: Articolo 1 Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente: «2. Sono ammessi all'importazione nella Comunità o in Austria al beneficio delle disposizioni dell'accordo, senza che sia necessario produrre uno dei documenti di cui al paragrafo 1, i seguenti «prodotti originari» ai sensi del presente protocollo: a) che sono oggetto di piccole spedizioni dirette a privati da privati e il cui valore non sia superiore a 190 ECU; b) che sono contenuti nei bagagli dei passeggeri e il cui valore non sia superiore a 550 ECU. Queste disposizioni vengono applicate solo nel caso in cui si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale, dichiarate come rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo e non esista nessun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione. Sono considerate prive di ogni valore commerciale le importazioni a carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei passeggeri: queste merci non devono costituire, per la loro natura e il loro quantitativo, nessuna preoccupazione di carattere commerciale». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1 gennaio 1982. Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 1981. Per il Comitato misto Il Presidente Henrik Sven BJÖRNSSON