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Document 21980D1001(03)
Decision No 1/80 of the EEC-Finland Joint-Committee of 28 May 1980 amending Lists A and B annexed to Protocol 3 concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation
Decisione n. 1/80 del comitato misto CEE-Finlandia, del 28 maggio 1980, che modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa
Decisione n. 1/80 del comitato misto CEE-Finlandia, del 28 maggio 1980, che modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa
GU L 257 del 1.10.1980, p. 8–8
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984
Decisione n. 1/80 del comitato misto CEE-Finlandia, del 28 maggio 1980, che modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 257 del 01/10/1980 pag. 0008 - 0008
DECISIONE N. 1/80 DEL COMITATO MISTO del 28 maggio 1980 che modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa IL COMITATO MISTO, visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973, visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28, considerando che dall'esperienza successiva all'entrata in vigore dell'accordo risulta che le regole d'origine previste per taluni prodotti nel protocollo n. 3 devono essere adattate per tener conto dell'evoluzione sia delle tecniche di fabbricazione di tali prodotti sia delle condizioni economiche internazionali connesse con gli scambi di tali prodotti; considerando che è pertanto necessario completare e modificare alcune delle regole di origine, DECIDE: Articolo 1 Nell'elenco A allegato al protocollo n. 3, la regola relativa alla voce 59.17 deve essere sostituita dalla regola di cui all'allegato I della presente decisione. Articolo 2 Nell'elenco B allegato al protocollo n. 3, la regola di cui all'allegato II della presente decisione deve essere inserita nel posto determinato dall'ordine numerico delle voci della tariffa doganale. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 1º ottobre 1980. Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 1980. Per il comitato misto Il Presidente A. WIHTOL ALLEGATO I ALLEGATO II