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Document 21979A1031(06)
Protocol on rum
Protocollo n. 5 relativo al rum
Protocollo n. 5 relativo al rum
/* SECONDA CONVENZIONE ACP-CEE FIRMATA A LOME IL 31 OTTOBRE 1979 - LOME 2 */
GU L 347 del 22.12.1980, p. 141–141
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1985
ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1980/3225(5)/oj
Protocollo n. 5 relativo al rum /* SECONDA CONVENZIONE ACP-CEE FIRMATA A LOME IL 31 OTTOBRE 1979 - LOME 2 */
Gazzetta ufficiale n. L 347 del 22/12/1980 pag. 0141
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 22 pag. 0237
++++ PROTOCOLLO N . 5 RELATIVO AL RUM ARTICOLO 1 SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DI UN'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO DEGLI ALCOLI , I PRODOTTI DELLA SOTTOVOCE TARIFFARIA 22.09 C I ORIGINARI DEGLI STATI ACP SONO AMMESSI NELLA COMUNITA IN ESENZIONE DA DAZI DOGANALI , A CONDIZIONI CHE CONSENTONO LO SVILUPPO DELLE CORRENTI TRADIZIONALI DI SCAMBI TRA GLI STATI ACP E LA COMUNITA NONCHE TRA I VARI STATI MEMBRI . ARTICOLO 2 A ) AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1 , LA COMUNITA FISSA OGNI ANNO , IN DEROGA ALL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 1 , DELLA CONVENZIONE , I QUANTITATIVI CHE POSSONO ESSERE IMPORTATI IN ESENZIONE DA DAZI DOGANALI , BASANDOSI SUI QUANTITATIVI ANNUI PIU ELEVATI IMPORTATI DAGLI STATI ACP NELLA COMUNITA NEGLI ULTIMI TRE ANNI PER I QUALI SONO DISPONIBILI STATISTICHE , MAGGIORATI DI UN TASSO D'AUMENTO ANNUO DEL 40 % , PER QUANTO CONCERNE IL MERCATO DEL REGNO UNITO , E DEL 18 % PER GLI ALTRI MERCATI DELLA COMUNITA . B ) QUALORA L'APPLICAZIONE DELLA LETTERA A ) OSTACOLASSE LO SVILUPPO D'UNA CORRENTE TRADIZIONALE DI SCAMBI TRA GLI STATI ACP ED UNO STATO MEMBRO , LA COMUNITA PRENDEREBBE PROVVEDIMENTI PER OVVIARE A TALE SITUAZIONE . C ) LA COMUNITA S'IMPEGNA A PROCEDERE AD UN NUOVO ESAME DELLA PERCENTUALE D'INCREMENTO ANNUO FISSATO NEL PRESENTE PROTOCOLLO QUALORA IL CONSUMO DI RUM NEGLI STATI MEMBRI AUMENTASSE NOTEVOLMENTE . D ) LA COMUNITA SI DICHIARA DISPOSTA A PROCEDERE AD OPPORTUNE CONSULTAZIONI PRIMA DI ADOTTARE LE MISURE PREVISTE ALLA LETTERA B ) . E ) LA COMUNITA SI DICHIARA PERALTRO DISPOSTA A RICERCARE CON GLI STATI ACP INTERESSATI LE MISURE CHE PERMETTANO DI SVILUPPARE LE LORO VENDITE DI RUM SU MERCATI NON TRADIZIONALI . ARTICOLO 3 PER CONSEGUIRE TALI OBIETTIVI , LE PARTI CONVENGONO DI CONCERTARSI NELL'AMBITO DI UN GRUPPO MISTO LA CUI FUNZIONE CONSISTE NELL'ESAME CONTINUO DEI PROBLEMI SPECIFICI CHE L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO POTREBBE SOLLEVARE . ARTICOLO 4 SU RICHIESTA DEGLI STATI ACP , LA COMUNITA , NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI DEL TITOLO I , CAPITOLO 3 , AIUTA GLI STATI ACP A PROMUOVERE ED A SVILUPPARE LE LORO VENDITE DI RUM SUI MERCATI TRADIZIONALI E NON DELLA COMUNITA STESSA .