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Document 21977A0118(05)

Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana - Protocollo n. 1 relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria - Protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Scambi di lettere

GU L 269 del 27.9.1978, p. 2–87 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1978/2216/oj

Related Council regulation

21977A0118(05)

Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana - Protocollo n. 1 relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria - Protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Scambi di lettere

Gazzetta ufficiale n. L 269 del 27/09/1978 pag. 0002 - 0087
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 7 pag. 0184
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 7 pag. 0184
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 12 pag. 0185
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 11 pag. 0004
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0004


ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA,

dall'altra,

PREAMBOLO

DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

RISOLUTI ad instaurare una vasta cooperazione che contribuirà allo sviluppo economico e sociale della Siria e favorirà il rafforzamento delle relazioni tra la Comunità e la Siria,

DECISI a promuovere, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale tra la Comunità e la Siria e a garantirle un fondamento sicuro conformemente ai loro obblighi internazionali,

RISOLUTI ad instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunità internazionale ad un ordine economico più giusto e più equilibrato,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

Renaat VAN ELSLANDE,

ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:

Jens CHRISTENSEN,

ambasciatore,

direttore al ministero ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Hans-Dietrich GENSCHER,

ministro federale degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Louis de GUIRINGAUD,

ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:

Garret FITZGERALD,

ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Arnaldo FORLANI,

ministro degli affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Gaston THORN,

presidente e ministro degli affari esteri del governo del granducato del Lussemburgo;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

Max van der STOEL,

ministro degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

Anthony CROSLAND MP,

segretario di Stato agli affari esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Anthony CROSLAND MP,

presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee,

segretario di Stato agli affari esteri e del Commonwealth, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

Claude CHEYSSON,

membro della Commissione delle Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA:

Mohamed IMADI,

ministro dell'economia e del commercio estero;

Articolo 1

Il presente accordo tra la Comunità e la Siria si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale della Siria e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, nonché in quello degli scambi commerciali.

TITOLO I COOPERAZIONE ECONOMICA, TECNICA E FINANZIARIA

Articolo 2

La Comunità e la Siria instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo della Siria con un'azione complementare a quelle già compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi più ampie possibili gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle parti.

Articolo 3

Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terrà conto in particolare: - degli obiettivi e delle priorità dei piani e dei programmi di sviluppo della Siria;

- dell'interesse di concretare azioni integrate con un'utilizzazione convergente di diversi interventi;

- dell'interesse di promuovere la cooperazione regionale fra la Siria ed altri Stati.

Articolo 4

1. La cooperazione tra la Comunità e la Siria si prefigge in particolare quanto segue: - partecipazione della Comunità alle azioni intraprese dalla Siria per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia. Questa partecipazione dovrà rientrare in particolare nel quadro dell'industrializzazione della Siria e nell'ammodernamento del settore agricolo di tale paese;

- commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dalla Siria;

- cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale della Siria soprattutto mediante provvedimenti atti a: - incoraggiare la partecipazione della Comunità alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale della Siria;

- favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Siria e della Comunità per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'accordo;

- agevolare l'acquisto, a condizioni favorevoli, di brevetti e di altre proprietà industriali mediante finanziamento conformemente al protocollo n. 1 e/o altri accordi appropriati con imprese ed istituzioni all'interno della Comunità;

- consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati;

- cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico;

- partecipazione degli operatori della Comunità ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse della Siria ed a qualsiasi attività volta a valorizzare sul posto dette risorse, nonché buona esecuzione dei contratti di cooperazione e d'investimento conclusi a tale scopo tra i rispettivi operatori;

- cooperazione nel settore della pesca;

- incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle parti;

- reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'accordo.

2. Le parti contraenti possono determinare altri settori d'applicazione della cooperazione.

Articolo 5

1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'accordo il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione.

2. Il consiglio di cooperazione è incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 4. A tal fine, esso è abilitato a prendre decisioni.

Articolo 6

La Comunità partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo della Siria nelle condizioni di cui al protocollo n. 1, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria, tenendo conto delle potenzialità di una cooperazione triangolare.

Articolo 7

Le parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'accordo.

TITOLO II SCAMBI COMMERCIALI

Articolo 8

Nel settore commerciale, l'accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio degli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio della Siria e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

A. Prodotti industriali

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni previste agli articoli 13, 14 e 16, i dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nelle Comunità dei prodotti originari della Siria, diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e da quelli che figurano nell'allegato A, vengono eliminati secondo il seguente ritmo : >PIC FILE= "T0000402">

Articolo 10

1. Per ogni prodotto, i dazi di base sui quali le riduzioni previste all'articolo 9 devono essere effettuate sono: - per la Comunità nella sua composizione originaria : i dazi effettivamente applicati nei confronti della Siria alla data del 1º gennaio 1975:

- per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito : i dazi effettivamente applicati nei confronti della Siria il 1º gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 9 vengono applicati arrotondando alla prima decimale.

Fatta salva l'applicazione che la Comunità deve dare all'articolo 39, paragrafo 5, dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati, del 22 gennaio 1972, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, viene applicato l'articolo 9 arrotondando alla quarta decimale.

Articolo 11

1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano all'elemento protettivo.

2. Il Regno Unito sostituisce i dazi doganali di carattere fiscale e l'elemento fiscale di tali dazi con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, di cui all'articolo 10.

Articolo 12

Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Siria, diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 13

Si applicano alla Siria le misure di cui all'articolo 1 del protocollo n. 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati di cui all'articolo 10, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.

Articolo 14

1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma delle disposizioni dei paragrafi 2-6 ; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi.

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2. Dall'anno successivo, i massimali di cui al paragrafo 1 sono maggiorati annualmente del 5 %.

3. Per i prodotti delle voci 28.40 B II (fosfati, compresi i polifosfati, diversi da quelli di ammonio), 31.03 (concimi minerali o chimici fosfatici), ex 31.05 (concimi composti contenenti fosfati), 55.05 (filati di cotone non preparati per la vendita al minuto), e del capitolo 76 (alluminio) della tariffa doganale comune, la Comunità si riserva la possibilità d'istituire massimali.

4. Non appena è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente articolo, può essere ripristinata all'importazione dei prodotti in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

5. Quando le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 % dell'importo stabilito, la Comunità ne informa il Consiglio di cooperazione.

6. I massimali di cui al presente articolo sono soppressi entro il 31 dicembre 1979.

Articolo 15

1. La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci 27.10, 27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune: - all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi;

- all'atto di decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune;

- oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune.

2. In questa eventualità, la Comunità garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente accordo.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra parte.

3. Fermo restando il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata all'importazione dei prodotti petroliferi.

Articolo 16

Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli elencate nell'allegato B, le riduzioni di cui all'articolo 9 si applicano all'elemento fisso dell'imposizione cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunità.

B. Prodotti agricoli

Articolo 17

Per i prodotti sottoelencati, originari della Siria, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi. >PIC FILE= "T0000404">

>PIC FILE= "T0000405">

Articolo 18

I prodotti di seguito riportati, originari della Siria, sono soggetti, all'importazione nelle Comunità, ai seguenti dazi doganali: >PIC FILE= "T0000406">

Articolo 19

1. I tassi di riduzione di cui all'articolo 17 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti paesi applicano alla Comunità nella sua composizione originaria.

3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di quest'ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffario raggiunga o superi tale livello.

4. I dazi ridotti, calcolati a norma dell'articolo 17, vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale.

Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sarà data dalla Comunità all'articolo 39, paragrafo 5, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati di cui all'articolo 10 per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale.

Articolo 20

1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente, o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunità può modificare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'accordo.

In tal caso la Comunità tiene conto, in modo appropriato, degli interessi della Siria.

2. Qualora la Comunità, in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente accordo per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, essa concede per le importazioni originarie della Siria un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

3. Per l'applicazione del presente articolo, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione.

C. Disposizioni comuni

Articolo 21

1. I prodotti di cui al presente accordo, originari della Siria, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati di cui all'articolo 10.

Articolo 22

1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, la Siria concede alla Comunità, nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio.

3. Inoltre la Siria può derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica regionale o a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunità.

Articolo 23

1. Le parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi.

2. La Siria ha facoltà di introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunità nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente, e di aumentare o rendere più onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunità o destinati alla stessa, qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunità.

Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra parte contraente.

Articolo 24

Qualora la Siria, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto restrizioni quantitative sotto forma di contingenti, essa considera la Comunità come entità unica.

Articolo 25

In occasione degli esami di cui all'articolo 44 dell'accordo, le parti contraenti ricercano la possibilità di progredire nell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, tenendo conto delle esigenze di sviluppo della Siria.

Articolo 26

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, il protocollo n. 2 determina le norme d'origine.

Articolo 27

In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti per prodotti di cui all'accordo, il Consiglio di cooperazione può adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche.

Articolo 28

Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.

Articolo 29

I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonché il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore, o in Siria, non sono soggetti a restrizioni.

Articolo 30

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale, nonché la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono però costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti contraenti.

Articolo 31

1. Se una delle parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 33.

2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Articolo 32

In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di difficoltà che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 33.

Articolo 33

1. Se una parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficoltà di cui all'articolo 32 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli 31 e 32, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera b), la parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà che si sono manifestate.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per quanto riguarda gli articoli 31 e 32 si tiene una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione prima che la parte contraente interessata adotti le misure appropriate;

b) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 31 e 32, le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.

Articolo 34

In caso di serie difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati della Comunità, o in quella della Siria, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 35

1. È istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obbiettivi fissati dall'accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale.

Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Il Consiglio di cooperazione può altresì formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'accordo.

3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 36

1. Il Consiglio di cooperazione è composto di rappresentanti delle Comunità e degli Stati membri, nonché di rappresentanti della Siria.

2. Il Consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e la Siria.

Articolo 37

1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna parte contraente, in base alle modalità da stabilire nel regolamento interno.

2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo presidente.

Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessità, su richiesta di una delle parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

Articolo 38

1. Il Consiglio di cooperazione può decidere d'istituire qualsiasi comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalità e il funzionamento di questi comitati.

Articolo 39

Il Consiglio di cooperazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento europeo ed i rappresentanti dell'assemblea del popolo della Siria.

Articolo 40

Ogni parte contraente comunica, a richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni utili sugli accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle modifiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero.

Qualora tali modifiche o accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione e su richiesta dell'altra parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti.

Articolo 41

1. Le parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'accordo.

2. La parte contraente, la quale reputi che l'altra parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'accordo, può adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra parte contraente.

Articolo 42

Nessuna disposizione dell'accordo vieta ad una parte contraente di prendere le misure: a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza;

b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 43

Nei settori contemplati dall'accordo: - il regime applicato dalla Siria nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro società;

- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Siria non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società siriani.

Articolo 44

Le parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'accordo stesso, per la prima volta all'inizio del 1979 e successivamente all'inizio del 1984 i risultati dell'accordo nonché gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le parti con decorrenza dal 1º gennaio 1980 e dal 1º gennaio 1985, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 45

I protocolli nn. 1 e 2, nonché gli allegati A e B sono parte integrante dell'accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere sono riportati nell'atto finale che è parte integrante dell'accordo.

Articolo 46

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. La validità del presente accordo cessa dodici mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 47

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni previste dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica araba siriana.

Articolo 48

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Articolo 49

Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure specifiche.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. >PIC FILE= "T0000407">

Udfærdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderdzevenenzeventig. >PIC FILE= "T0000408">

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen >PIC FILE= "T0000409">

For Hendes Majestæt dronninger af Danmark >PIC FILE= "T0000410">

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland >PIC FILE= "T0000411">

Pour le président de la République française >PIC FILE= "T0000412">

For the President of Ireland >PIC FILE= "T0000413">

Per il presidente della Repubblica italiana >PIC FILE= "T0000414">

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg >PIC FILE= "T0000415">

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden >PIC FILE= "T0000416">

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >PIC FILE= "T0000417">

For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0000418">

ALLEGATO A relativo ai prodotti di cui all'articolo 9 esclusi dal regime dell'accordo

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ALLEGATO B relativo ai prodotti di cui all'articolo 16

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PROTOCOLLO N. 1 relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria

Articolo 1

Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica la Comunità partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale della Siria.

Articolo 2

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadrà il 31 ottobre 1981, potrà essere impegnato un importo complessivo di 60 milioni di unità di conto europee a concorrenza di: a) 34 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata «Banca», concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto;

b) 7 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti a condizioni speciali;

c) 19 milioni di unità di conto europee sotto forma di aiuti non rimborsabili.

Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera b).

2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a), fruiscono, in linea generale, di abbuoni d'interesse del 2 %, come massimo, finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera c).

Articolo 3

1. L'importo complessivo di cui all'articolo 2 è utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue: - progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica della Siria e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del settore agricolo,

- cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dalla Siria,

- azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione.

2. Gli aiuti della Comunità sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.

Articolo 4

Le condizioni di finanziamento o di partecipazione al finanziamento dei progetti e delle azioni di cui all'articolo 3 sono determinate, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 2 e 6, secondo la natura e le caratteristiche particolari di ciascun progetto o azione.

Articolo 5

1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere ripartite nel modo più regolare possibile su tutta la durata d'applicazione del presente protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo d'applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente più elevato.

2. L'eventuale rimanenza dei fondi non impegnati alla fine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sarà utilizzata sino ad esaurimento, con modalità identiche a quelle stabilite nel presente protocollo.

Articolo 6

1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di durata determinate, sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti a cui essi sono destinati. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. I prestiti a condizioni speciali saranno concessi per un periodo di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni. Il loro tasso d'interesse è fissato all'1 %.

3. I prestiti possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi siriani appropriati, i quali provvedono a prestare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunità, in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti.

Articolo 7

Il contributo della Comunità alla realizzazione di taluni progetti può, con l'accordo della Siria, assumere la forma di un cofinanziamento al quale possono partecipare, in particolare, organismi ed istituti di credito e di sviluppo della Siria, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali.

Articolo 8

Possono beneficare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) in genere: - lo Stato siriano;

b) con l'accordo dello Stato siriano, per progetti ed azioni da esso approvati: - gli organismi pubblici di sviluppo della Siria;

- gli organismi privati che operano in Siria per lo sviluppo economico e sociale;

- le imprese che svolgano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in società a norma della legislazione siriana;

- le associazioni di produttori cittadini siriani o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi;

- i borsisti e tirocinanti inviati dalla Siria nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.

Articolo 9

1. All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e la Siria definiscono di comune accordo gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle priorità fissate nel piano di sviluppo della Siria.

Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tener conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica della Siria ovvero negli obiettivi e nelle priorità fissati dal suo piano di sviluppo.

2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dalla Siria o da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.

Articolo 10

1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente protocollo, il beneficiario di cui all'articolo 8, lettera a), oppure, con l'accordo della Siria, quelli indicati all'articolo 8, lettera b), presentano un fascicolo alla Comunità.

2. La Comunità istruisce le domande di finanziamento in collaborazione con lo Stato siriano e con i beneficiari, in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed informa questi ultimi del seguito riservato alle domande.

Articolo 11

La Siria o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente protocollo sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente protocollo.

La Comunità si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.

Articolo 12

1. Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità, alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Siria.

2. Per favorire la partecipazione delle imprese siriane all'esecuzione di contratti per lavori che, data la loro portata, interessano principalmente le imprese siriane, può essere organizzata, su proposta dell'organo competente della Comunità, una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte.

Detta procedura accelerata può essere organizzata per bandi di gara la cui stima è inferiore a 1000 000 di unità di conto europee.

3. In casi eccezionali può essere decisa di comune accordo la partecipazione di altri paesi agli appalti finanziati dalla Comunità.

Inoltre, la partecipazione di paesi terzi può essere decisa nelle stesse condizioni, quando la Comunità partecipa al finanziamento di opere congiuntamente ad altri finanziatori.

Articolo 13

Nel quadro della sua legislazione vigente, la Siria riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed azioni, finanziati dalla Comunità, un regime fiscale e doganale altrettanto favorevole che quello applicato nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

La concessione di un prestito ad un beneficiario diverso dallo Stato siriano può essere subordinata, da parte della Comunità, alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.

Articolo 15

Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente protocollo, la Siria s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.

Articolo 16

I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.

PROTOCOLLO N. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'accordo, purché siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5, sono considerati: 1. prodotti originari della Siria: a) i prodotti totalmente ottenuti in Siria;

b) i prodotti ottenuti in Siria e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Siria, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Comunità;

2. prodotti originari della Comunità: a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari della Siria, ai sensi del presente protocollo.

I prodotti enumerati nell'elenco C dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo.

Articolo 2

Sono considerati «totalmente ottenuti» in Siria o nella Comunità, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a): a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero delle materie prime;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) ad i).

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;

b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato III.

Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali.

2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale limita, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti - che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio - non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al più elevato dei due tassi, se essi sono differenti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., ed ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente protocollo per poter essere considerati originari;

f) la semplice riunione di parti di oggetti per costituire un oggetto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad f);

h) la macellazione degli animali.

Articolo 4

Quando gli elenchi A e B, di cui all'articolo 3, prevedono che le merci ottenute in Siria o nella Comunità siano considerate originarie dei medesimi solo a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: - da un lato,

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione : il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione;

- dall'altro,

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, sono considerati direttamente trasportati dalla Siria nella Comunità o dalla Comunità in Siria, i prodotti originari il cui trasporto viene effettuato senza l'attraversamento di territori diversi da quelli delle parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Siria o della Comunità, in una sola spedizione, può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli delle parti contraenti, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche, che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o del paese in cui è stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, è fornita presentando alle autorità doganali competenti nella Comunità o in Siria: a) un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nel paese beneficiario di esportazione, in base al quale è stato attraversato il paese di transito;

b) o un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente: - la descrizione esatta delle merci;

- la data dello scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate;

- la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci;

c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

TITOLO II Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 6

1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo.

Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore unitario non superi le 1 000 unità di conto, la prova del carattere originario ai sensi del presente protocollo può essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'allegato VI del presente protocollo.

L'unità di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le parti contraenti si metteranno in rapporto in sede di Consiglio di cooperazione per ridefinire il valore in oro.

2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, rientrante nei capitoli 84 ed 85 della nomenclatura di Bruxelles è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come un solo articolo e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale, può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi, ed il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi oppure non è fatturato a parte, sono considerati costituenti un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 7

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o è assicurata.

2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci alle quali si riferisce, quand'esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui è stato rilasciato.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Questa domanda è redatta in base al formulario che figura nell'allegato V del presente protocollo e che è compilato conformemente a quest'ultimo.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato solo qualora possa costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'accordo.

5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorità doganali del paese di esportazione.

Articolo 8

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo.

2. Allo scopo di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorità doganali hanno la facoltà di esigere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.

3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla designazione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la designazione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente occupata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata mediante linee trasversali.

4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

Articolo 9

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è redatto in base al formulario che figura all'allegato V del presente protocollo. Tale formula è stampata in una o più lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è compilato in una di queste lingue e in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se è compilato a mano, deve essere scritto con l'inchiostro ed in stampatello.

Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm ; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il m2. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 10

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta, congiuntamente alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

Articolo 11

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio doganale dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.

Articolo 12

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1. è presentato alle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 13

1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione, dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a casi di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

Articolo 14

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità di importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato, se è debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

Articolo 15

La sostituzione di uno o di alcuni certificati di circolazione delle merci EUR. 1 con uno o alcuni altri certificati EUR. 1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale in cui si trovano le merci.

Articolo 16

Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'allegato VI, è compilato dall'esportatore o, sotto sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari», l'esportatore può indicare nella rubrica «Osservazioni» del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo.

Il formulario EUR. 2 ha il formato di 210 x 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 grammi il m2.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

È redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

Articolo 17

1. Sono ammesse, quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempreché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione del presente protocollo e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 18

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Siria per un'esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Siria o nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie della Comunità o della Siria e purché alle autorità doganali sia fornita la prova: a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunità o della Siria nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte;

b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Siria o nella Comunità;

c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione, o immediatamente dopo, in Siria o nella Comunità, nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

d) dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi da quelli dimostrativi a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o in locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.

Articolo 19

1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del presente protocollo, l'esportatore deve: - indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce,

- attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni : «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UNDSTEDT EFTERFØLGENDE», >PIC FILE= "T0000422">

Articolo 20

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni : «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», >PIC FILE= "T0000423">

Articolo 21

La Siria e la Comunità prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato.

Articolo 22

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, la Siria e la Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonché dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi e delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2.

Articolo 23

Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

Articolo 24

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato, mediante campionamento, ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato d'esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni disponibili che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al più presto alle autorità doganali dello Stato d'importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

Articolo 25

Il Consiglio di cooperazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 26

1. La Comunità e la Siria prendono tutte le misure necessarie affinché i certificati di circolazione delle merci EUR. 1, nonché i formulari EUR. 2, possano essere presentati, in conformità degli articoli 11 e 12 del presente protocollo, a decorrere dal giorno di entrata in vigore di quest'ultimo.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, ed i formulari EUR. 2, stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore del presente protocollo e non conformi ai modelli di cui agli allegati V e VI del presente protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, alle condizioni previste dal presente protocollo.

Articolo 27

La Comunità e la Siria adottano, per quel che le concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 28

Gli allegati al presente protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.

Articolo 29

Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Siria, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo, a condizione che venga presentato - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti giustificativi del trasporto diretto.

Articolo 30

Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica «osservazioni» del certificato.

ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 - articoli 1 e 2

Le espressioni «la Comunità» o «la Siria» comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Siria.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono, purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5.

Nota 2 - articolo 1

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Siria, non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 - articolo 3, paragrafi 1 e 2 e articolo 4

Quando il prodotto rientra nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato.

Nota 4 - articolo 1

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato ed hanno un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

Nota 5 - articolo 2 lettera f)

L'espressione «loro navi» si applica soltanto alle navi: - immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Siria;

- che battono bandiera di uno Stato membro o della Siria;

- che appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati membri e della Siria, o ad una società avente la sede principale in uno Stato membro o in Siria, ed in cui lo o gli «amministratori», il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini degli Stati membri o della Siria ed inoltre, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati membri o alla Siria, a enti pubblici o a cittadini per origine degli Stati membri o della Siria;

- il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri o della Siria;

- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini degli Stati membri o della Siria;

Nota 6 - articolo 4

Per «prezzo franco fabbrica» si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera.

Per «valore in dogana» si intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

ALLEGATO II

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 277A0118(05).1

ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono a determinate condizioni

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ALLEGATO III

ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che ne sono oggetto

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ALLEGATO IV

ELENCO C Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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ATTO FINALE

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,

di Sua Maestà la Regina di Danimarca,

del Presidente della Repubblica federale di Germania,

del Presidente della Repubblica francese,

del Presidente dell'Irlanda,

del Presidente della Repubblica italiana,

di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

e del Consiglio delle Comunità europee,

da una parte,

e del Presidente della Repubblica araba siriana,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il diciotto gennaio millenovecentosettantasette per la firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana, nonché per la firma dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana,

all'atto della firma di tali accordi hanno - adottato le dichiarazioni comuni delle parti contraenti elencate in appresso: 1. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 14, paragrafo 1 dell'accordo

2. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 17 dell'accordo

3. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa ai prodotti agricoli

4. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa ai fosfati e ai concimi fosfatici

5. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla presentazione dell'accordo al GATT da parte della Comunità

6. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 22 dell'accordo

7. Dichiarazione comune delle parti contraenti sulla cooperazione bilaterale

8. Dichiarazione interpretativa delle parti contraenti relativa alla nozione di «parti contraenti» che figura nell'accordo;

- preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso: 1. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo

2. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del protocollo n. 1

3. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi

4. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'accordo a Berlino

- e preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso: 1. Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente

2. Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria, prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso

3. Scambio di lettere relativo agli articoli 30 e 43 dell'accordo

Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validità alle stesse condizioni dell'accordo di cooperazione.

Udfærdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderdzevenenzeventig. >PIC FILE= "T0000472">

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen >PIC FILE= "T0000473">

For Hendes Majestæt dronningen af Danmark >PIC FILE= "T0000474">

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland >PIC FILE= "T0000475">

Pour le président de la République française >PIC FILE= "T0000476">

For the President of Ireland >PIC FILE= "T0000477">

Per il presidente della Repubblica italiana >PIC FILE= "T0000478">

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg >PIC FILE= "T0000479">

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden >PIC FILE= "T0000480">

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >PIC FILE= "T0000481">

For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0000482">

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 14, paragrafo 1 dell'accordo

Le parti contraenti decidono che, qualora la data di entrata in vigore dell'accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dell'accordo siano applicati «pro rata temporis».

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 17 dell'accordo

Le parti contraenti convengono che, fatta salva l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti elencati all'articolo 17 dell'accordo e riportati nell'allegato III di detto regolamento sono ammessi nella Comunità, durante il periodo in cui si applicano riduzioni di dazi, senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente.

Le parti contraenti convengono inoltre che, quando nell'accordo si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 23-28 del regolamento (CEE) n. 1035/72, la Comunità intende il regime da applicare ai paesi terzi al momento delle importazioni dei prodotti in questione.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa ai prodotti agricoli

1. Le parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli ai quali l'accordo non si applica.

In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le parti contraenti applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti che ostacolino indebitamente gli scambi.

2. Esse esaminano in sede di Consiglio di cooperazione le difficoltà che potrebbero manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni che potrebbero esservi apportate.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa ai fosfati e ai concimi fosfatici

Data l'importanza che i fosfati e i concimi fosfatici presentano per l'economia siriana e vista la situazione particolare di tale settore nella Comunità, le parti contraenti desiderano stabilire una stretta cooperazione per questi prodotti.

A tal fine, si terranno quanto prima consultazioni allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 dell'accordo.

Le parti contraenti esamineranno pertanto le possibilità di addottare misure atte a promuovere e agevolare le relazioni tra gli operatori delle due parti, compresa eventualmente la conclusione di accordi tra i medesimi.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla presentazione dell'accordo al GATT da parte della Comunità

Le parti contraenti dell'accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'accordo ai quali si procederà nel quadro del GATT.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 22 dell'accordo

L'espressione «integrazione economica regionale» di cui all'articolo 22 dell'accordo include tutti gli Stati membri della Lega araba.

Dichiarazione comune delle parti contraenti sulla cooperazione bilaterale

Le parti contraenti riconoscono che il fatto di prevedere, nell'accordo concluso tra la Comunità e la Siria, taluni settori di cooperazione non impedisce agli Stati membri di concordare con la Siria, per via bilaterale, azioni di cooperazione da intraprendere nello stesso settore.

Dichiarazione interpretativa delle parti contraenti relativa alla nozione di «parti contraenti» che figura nell'accordo

Le parti contraenti convengono d'interpretare l'accordo nel senso che l'espressione «parti contraenti», ivi riportata, significa la Comunità e gli Stati membri, oppure gli Stati membri o la Comunità separatamente nonché, d'altro lato, la Siria. Il senso da dare in ciascun caso a quest'espressione sarà dedotto dalle disposizioni in questione dell'accordo, nonché dalle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità.

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo

La Comunità economica europea dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 31 e 32 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità dell'articolo 33, nonché a norma dell'articolo 34, potrà essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni.

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del protocollo n. 1

L'unità di conto europea usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del protocollo n. 1 è definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunità:

>PIC FILE= "T9000384"> Il valore dell'unità di conto europea in una qualsiasi moneta è pari alla somma dei controvalori, espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al primo capoverso. Esso è determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio.

I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente ; essi formano oggetto di una pubblicazione periodica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'accordo a Berlino

L'accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, una dichiarazione contraria.

Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente

Signor Presidente,

in seguito al desiderio espresso dalla delegazione siriana durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un accordo tra la Comunità e la Siria, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunità, che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilità e le condizioni per l'accesso della Siria ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to)...

Presidente della delegazione della Comunità economica europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

«In seguito al desiderio espresso dalla delegazione siriana durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un accordo tra la Comunità e la Siria, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunità, che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilità e le condizioni per l'accesso della Siria ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera».

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to)...

Presidente della delegazione della Repubblica araba siriana

Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso

Signor Presidente,

mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'accordo e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo governo, a quanto segue: - intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'accordo;

- procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dalla Siria o, con l'accordo della Siria, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, sensi della mia più alta considerazione.

(f.to)...

Presidente della delegazione della Comunità economica europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

«Mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'accordo e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo governo, a quanto segue: - intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'accordo;

- procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dalla Siria o, con l'accordo della Siria, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera».

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to)...

Presidente della delegazione della Repubblica araba siriana Scambio di lettere relativo agli articoli 30 e 43 dell'accordo

Signor Presidente,

mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione del mio governo, relativa agli articoli 30 e 43 dell'accordo:

«La Repubblica araba siriana precisa che, applicando le disposizioni degli articoli 30 e 43 dell'accordo, i suoi impegni non la inducono ad abrogare le leggi e i regolamenti in vigore almeno finché queste leggi e regolamenti restano necessari alla protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza. Essa vigila sull'applicazione di dette leggi e regolamenti, in modo da garantirne la conformità con l'articolo 41, paragrafo 1 dell'accordo».

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to)...

Presidente della delegazione della Repubblica araba siriana

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato una dichiarazione del Suo governo relativa agli articoli 30 e 43 dell'accordo.

Mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione della Comunità economica europea relativa agli articoli 30 e 43 dell'accordo:

«1. La Comunità economica europea prende atto della dichiarazione della Repubblica araba siriana.

2. La Comunità economica europea si attende che i principi enunciati nell'accordo, ivi compresi quelli contenuti agli articoli 30 e 43, ricevano piena applicazione.

La Comunità economica europea ritiene in particolare che l'osservanza del principio di non discriminazione dovrebbe consentire un'applicazione corretta e senza ostacoli dell'accordo».

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to)...

Presidente della delegazione della Comunità economica europea

ALLEGATO A relativo ai prodotti di cui all'articolo 9 esclusi dal regime dell'accordo

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ALLEGATO B relativo ai prodotti di cui all'articolo 16

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PROTOCOLLO N. 1 relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria

Articolo 1

Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica la Comunità partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale della Siria.

Articolo 2

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadrà il 31 ottobre 1981, potrà essere impegnato un importo complessivo di 60 milioni di unità di conto europee a concorrenza di: a) 34 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata «Banca», concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto;

b) 7 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti a condizioni speciali;

c) 19 milioni di unità di conto europee sotto forma di aiuti non rimborsabili.

Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera b).

2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a), fruiscono, in linea generale, di abbuoni d'interesse del 2 %, come massimo, finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera c).

Articolo 3

1. L'importo complessivo di cui all'articolo 2 è utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue: - progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica della Siria e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del settore agricolo,

- cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dalla Siria,

- azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione.

2. Gli aiuti della Comunità sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.

Articolo 4

Le condizioni di finanziamento o di partecipazione al finanziamento dei progetti e delle azioni di cui all'articolo 3 sono determinate, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 2 e 6, secondo la natura e le caratteristiche particolari di ciascun progetto o azione.

Articolo 5

1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere ripartite nel modo più regolare possibile su tutta la durata d'applicazione del presente protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo d'applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente più elevato.

2. L'eventuale rimanenza dei fondi non impegnati alla fine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sarà utilizzata sino ad esaurimento, con modalità identiche a quelle stabilite nel presente protocollo.

Articolo 6

1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di durata determinate, sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti a cui essi sono destinati. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. I prestiti a condizioni speciali saranno concessi per un periodo di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni. Il loro tasso d'interesse è fissato all'1 %.

3. I prestiti possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi siriani appropriati, i quali provvedono a prestare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunità, in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti.

Articolo 7

Il contributo della Comunità alla realizzazione di taluni progetti può, con l'accordo della Siria, assumere la forma di un cofinanziamento al quale possono partecipare, in particolare, organismi ed istituti di credito e di sviluppo della Siria, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali.

Articolo 8

Possono beneficare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) in genere: - lo Stato siriano;

b) con l'accordo dello Stato siriano, per progetti ed azioni da esso approvati: - gli organismi pubblici di sviluppo della Siria;

- gli organismi privati che operano in Siria per lo sviluppo economico e sociale;

- le imprese che svolgano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in società a norma della legislazione siriana;

- le associazioni di produttori cittadini siriani o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi;

- i borsisti e tirocinanti inviati dalla Siria nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.

Articolo 9

1. All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e la Siria definiscono di comune accordo gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle priorità fissate nel piano di sviluppo della Siria.

Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tener conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica della Siria ovvero negli obiettivi e nelle priorità fissati dal suo piano di sviluppo.

2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dalla Siria o da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.

Articolo 10

1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente protocollo, il beneficiario di cui all'articolo 8, lettera a), oppure, con l'accordo della Siria, quelli indicati all'articolo 8, lettera b), presentano un fascicolo alla Comunità.

2. La Comunità istruisce le domande di finanziamento in collaborazione con lo Stato siriano e con i beneficiari, in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed informa questi ultimi del seguito riservato alle domande.

Articolo 11

La Siria o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente protocollo sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente protocollo.

La Comunità si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.

Articolo 12

1. Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità, alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Siria.

2. Per favorire la partecipazione delle imprese siriane all'esecuzione di contratti per lavori che, data la loro portata, interessano principalmente le imprese siriane, può essere organizzata, su proposta dell'organo competente della Comunità, una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte.

Detta procedura accelerata può essere organizzata per bandi di gara la cui stima è inferiore a 1000 000 di unità di conto europee.

3. In casi eccezionali può essere decisa di comune accordo la partecipazione di altri paesi agli appalti finanziati dalla Comunità.

Inoltre, la partecipazione di paesi terzi può essere decisa nelle stesse condizioni, quando la Comunità partecipa al finanziamento di opere congiuntamente ad altri finanziatori.

Articolo 13

Nel quadro della sua legislazione vigente, la Siria riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed azioni, finanziati dalla Comunità, un regime fiscale e doganale altrettanto favorevole che quello applicato nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

La concessione di un prestito ad un beneficiario diverso dallo Stato siriano può essere subordinata, da parte della Comunità, alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.

Articolo 15

Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente protocollo, la Siria s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.

Articolo 16

I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.

PROTOCOLLO N. 2 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'accordo, purché siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5, sono considerati: 1. prodotti originari della Siria: a) i prodotti totalmente ottenuti in Siria;

b) i prodotti ottenuti in Siria e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Siria, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Comunità;

2. prodotti originari della Comunità: a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari della Siria, ai sensi del presente protocollo.

I prodotti enumerati nell'elenco C dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo.

Articolo 2

Sono considerati «totalmente ottenuti» in Siria o nella Comunità, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a): a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero delle materie prime;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) ad i).

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;

b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato III.

Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali.

2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale limita, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti - che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio - non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al più elevato dei due tassi, se essi sono differenti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., ed ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente protocollo per poter essere considerati originari;

f) la semplice riunione di parti di oggetti per costituire un oggetto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad f);

h) la macellazione degli animali.

Articolo 4

Quando gli elenchi A e B, di cui all'articolo 3, prevedono che le merci ottenute in Siria o nella Comunità siano considerate originarie dei medesimi solo a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: - da un lato,

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione : il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione;

- dall'altro,

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, sono considerati direttamente trasportati dalla Siria nella Comunità o dalla Comunità in Siria, i prodotti originari il cui trasporto viene effettuato senza l'attraversamento di territori diversi da quelli delle parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Siria o della Comunità, in una sola spedizione, può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli delle parti contraenti, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche, che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o del paese in cui è stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, è fornita presentando alle autorità doganali competenti nella Comunità o in Siria: a) un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nel paese beneficiario di esportazione, in base al quale è stato attraversato il paese di transito;

b) o un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente: - la descrizione esatta delle merci;

- la data dello scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate;

- la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci;

c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

TITOLO II Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 6

1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo.

Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore unitario non superi le 1 000 unità di conto, la prova del carattere originario ai sensi del presente protocollo può essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'allegato VI del presente protocollo.

L'unità di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le parti contraenti si metteranno in rapporto in sede di Consiglio di cooperazione per ridefinire il valore in oro.

2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, rientrante nei capitoli 84 ed 85 della nomenclatura di Bruxelles è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come un solo articolo e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale, può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi, ed il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi oppure non è fatturato a parte, sono considerati costituenti un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 7

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o è assicurata.

2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci alle quali si riferisce, quand'esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui è stato rilasciato.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Questa domanda è redatta in base al formulario che figura nell'allegato V del presente protocollo e che è compilato conformemente a quest'ultimo.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato solo qualora possa costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'accordo.

5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorità doganali del paese di esportazione.

Articolo 8

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo.

2. Allo scopo di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorità doganali hanno la facoltà di esigere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.

3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla designazione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la designazione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente occupata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata mediante linee trasversali.

4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

Articolo 9

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è redatto in base al formulario che figura all'allegato V del presente protocollo. Tale formula è stampata in una o più lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è compilato in una di queste lingue e in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se è compilato a mano, deve essere scritto con l'inchiostro ed in stampatello.

Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm ; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il m2. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 10

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta, congiuntamente alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

Articolo 11

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio doganale dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.

Articolo 12

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1. è presentato alle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 13

1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione, dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a casi di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

Articolo 14

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità di importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato, se è debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

Articolo 15

La sostituzione di uno o di alcuni certificati di circolazione delle merci EUR. 1 con uno o alcuni altri certificati EUR. 1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale in cui si trovano le merci.

Articolo 16

Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'allegato VI, è compilato dall'esportatore o, sotto sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari», l'esportatore può indicare nella rubrica «Osservazioni» del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo.

Il formulario EUR. 2 ha il formato di 210 x 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 grammi il m2.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

È redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

Articolo 17

1. Sono ammesse, quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempreché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione del presente protocollo e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 18

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Siria per un'esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Siria o nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie della Comunità o della Siria e purché alle autorità doganali sia fornita la prova: a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunità o della Siria nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte;

b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Siria o nella Comunità;

c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione, o immediatamente dopo, in Siria o nella Comunità, nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

d) dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi da quelli dimostrativi a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o in locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.

Articolo 19

1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del presente protocollo, l'esportatore deve: - indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce,

- attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni : «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UNDSTEDT EFTERFØLGENDE», >PIC FILE= "T0000422">

Articolo 20

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni : «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», >PIC FILE= "T0000423">

Articolo 21

La Siria e la Comunità prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato.

Articolo 22

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, la Siria e la Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonché dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi e delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2.

Articolo 23

Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

Articolo 24

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato, mediante campionamento, ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato d'esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni disponibili che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al più presto alle autorità doganali dello Stato d'importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

Articolo 25

Il Consiglio di cooperazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 26

1. La Comunità e la Siria prendono tutte le misure necessarie affinché i certificati di circolazione delle merci EUR. 1, nonché i formulari EUR. 2, possano essere presentati, in conformità degli articoli 11 e 12 del presente protocollo, a decorrere dal giorno di entrata in vigore di quest'ultimo.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, ed i formulari EUR. 2, stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore del presente protocollo e non conformi ai modelli di cui agli allegati V e VI del presente protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, alle condizioni previste dal presente protocollo.

Articolo 27

La Comunità e la Siria adottano, per quel che le concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 28

Gli allegati al presente protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.

Articolo 29

Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Siria, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo, a condizione che venga presentato - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti giustificativi del trasporto diretto.

Articolo 30

Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica «osservazioni» del certificato.

ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 - articoli 1 e 2

Le espressioni «la Comunità» o «la Siria» comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Siria.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono, purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5.

Nota 2 - articolo 1

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Siria, non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 - articolo 3, paragrafi 1 e 2 e articolo 4

Quando il prodotto rientra nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato.

Nota 4 - articolo 1

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato ed hanno un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

Nota 5 - articolo 2 lettera f)

L'espressione «loro navi» si applica soltanto alle navi: - immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Siria;

- che battono bandiera di uno Stato membro o della Siria;

- che appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati membri e della Siria, o ad una società avente la sede principale in uno Stato membro o in Siria, ed in cui lo o gli «amministratori», il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini degli Stati membri o della Siria ed inoltre, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati membri o alla Siria, a enti pubblici o a cittadini per origine degli Stati membri o della Siria;

- il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini degli Stati membri o della Siria;

- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini degli Stati membri o della Siria;

Nota 6 - articolo 4

Per «prezzo franco fabbrica» si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera.

Per «valore in dogana» si intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

ALLEGATO II

ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono a determinate condizioni

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ALLEGATO III

ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che ne sono oggetto

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ALLEGATO IV

ELENCO C Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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ATTO FINALE

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,

di Sua Maestà la Regina di Danimarca,

del Presidente della Repubblica federale di Germania,

del Presidente della Repubblica francese,

del Presidente dell'Irlanda,

del Presidente della Repubblica italiana,

di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

e del Consiglio delle Comunità europee,

da una parte,

e del Presidente della Repubblica araba siriana,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il diciotto gennaio millenovecentosettantasette per la firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana, nonché per la firma dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana,

all'atto della firma di tali accordi hanno - adottato le dichiarazioni comuni delle parti contraenti elencate in appresso: 1. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 14, paragrafo 1 dell'accordo

2. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 17 dell'accordo

3. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa ai prodotti agricoli

4. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa ai fosfati e ai concimi fosfatici

5. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla presentazione dell'accordo al GATT da parte della Comunità

6. Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 22 dell'accordo

7. Dichiarazione comune delle parti contraenti sulla cooperazione bilaterale

8. Dichiarazione interpretativa delle parti contraenti relativa alla nozione di «parti contraenti» che figura nell'accordo;

- preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso: 1. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo

2. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del protocollo n. 1

3. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi

4. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'accordo a Berlino

- e preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso: 1. Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente

2. Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria, prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso

3. Scambio di lettere relativo agli articoli 30 e 43 dell'accordo

Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validità alle stesse condizioni dell'accordo di cooperazione.

Udfærdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderdzevenenzeventig. >PIC FILE= "T0000472">

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen >PIC FILE= "T0000473">

For Hendes Majestæt dronningen af Danmark >PIC FILE= "T0000474">

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland >PIC FILE= "T0000475">

Pour le président de la République française >PIC FILE= "T0000476">

For the President of Ireland >PIC FILE= "T0000477">

Per il presidente della Repubblica italiana >PIC FILE= "T0000478">

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg >PIC FILE= "T0000479">

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden >PIC FILE= "T0000480">

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >PIC FILE= "T0000481">

For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0000482">

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 14, paragrafo 1 dell'accordo

Le parti contraenti decidono che, qualora la data di entrata in vigore dell'accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dell'accordo siano applicati «pro rata temporis».

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 17 dell'accordo

Le parti contraenti convengono che, fatta salva l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti elencati all'articolo 17 dell'accordo e riportati nell'allegato III di detto regolamento sono ammessi nella Comunità, durante il periodo in cui si applicano riduzioni di dazi, senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente.

Le parti contraenti convengono inoltre che, quando nell'accordo si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 23-28 del regolamento (CEE) n. 1035/72, la Comunità intende il regime da applicare ai paesi terzi al momento delle importazioni dei prodotti in questione.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa ai prodotti agricoli

1. Le parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli ai quali l'accordo non si applica.

In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le parti contraenti applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti che ostacolino indebitamente gli scambi.

2. Esse esaminano in sede di Consiglio di cooperazione le difficoltà che potrebbero manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni che potrebbero esservi apportate.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa ai fosfati e ai concimi fosfatici

Data l'importanza che i fosfati e i concimi fosfatici presentano per l'economia siriana e vista la situazione particolare di tale settore nella Comunità, le parti contraenti desiderano stabilire una stretta cooperazione per questi prodotti.

A tal fine, si terranno quanto prima consultazioni allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 dell'accordo.

Le parti contraenti esamineranno pertanto le possibilità di addottare misure atte a promuovere e agevolare le relazioni tra gli operatori delle due parti, compresa eventualmente la conclusione di accordi tra i medesimi.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla presentazione dell'accordo al GATT da parte della Comunità

Le parti contraenti dell'accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'accordo ai quali si procederà nel quadro del GATT.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 22 dell'accordo

L'espressione «integrazione economica regionale» di cui all'articolo 22 dell'accordo include tutti gli Stati membri della Lega araba.

Dichiarazione comune delle parti contraenti sulla cooperazione bilaterale

Le parti contraenti riconoscono che il fatto di prevedere, nell'accordo concluso tra la Comunità e la Siria, taluni settori di cooperazione non impedisce agli Stati membri di concordare con la Siria, per via bilaterale, azioni di cooperazione da intraprendere nello stesso settore.

Dichiarazione interpretativa delle parti contraenti relativa alla nozione di «parti contraenti» che figura nell'accordo

Le parti contraenti convengono d'interpretare l'accordo nel senso che l'espressione «parti contraenti», ivi riportata, significa la Comunità e gli Stati membri, oppure gli Stati membri o la Comunità separatamente nonché, d'altro lato, la Siria. Il senso da dare in ciascun caso a quest'espressione sarà dedotto dalle disposizioni in questione dell'accordo, nonché dalle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità.

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo

La Comunità economica europea dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 31 e 32 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità dell'articolo 33, nonché a norma dell'articolo 34, potrà essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni.

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'unità di conto europea di cui all'articolo 2 del protocollo n. 1

L'unità di conto europea usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del protocollo n. 1 è definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunità:

>PIC FILE= "T9000384"> Il valore dell'unità di conto europea in una qualsiasi moneta è pari alla somma dei controvalori, espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al primo capoverso. Esso è determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio.

I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente ; essi formano oggetto di una pubblicazione periodica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'accordo a Berlino

L'accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, una dichiarazione contraria.

Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di protezione dell'ambiente

Signor Presidente,

in seguito al desiderio espresso dalla delegazione siriana durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un accordo tra la Comunità e la Siria, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunità, che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilità e le condizioni per l'accesso della Siria ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to)...

Presidente della delegazione della Comunità economica europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

«In seguito al desiderio espresso dalla delegazione siriana durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un accordo tra la Comunità e la Siria, mi pregio informarLa, a nome degli Stati membri della Comunità, che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilità e le condizioni per l'accesso della Siria ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera».

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to)...

Presidente della delegazione della Repubblica araba siriana

Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso

Signor Presidente,

mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'accordo e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo governo, a quanto segue: - intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'accordo;

- procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dalla Siria o, con l'accordo della Siria, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, sensi della mia più alta considerazione.

(f.to)...

Presidente della delegazione della Comunità economica europea

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

«Mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'accordo e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo governo, a quanto segue: - intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'accordo;

- procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dalla Siria o, con l'accordo della Siria, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera».

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to)...

Presidente della delegazione della Repubblica araba siriana Scambio di lettere relativo agli articoli 30 e 43 dell'accordo

Signor Presidente,

mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione del mio governo, relativa agli articoli 30 e 43 dell'accordo:

«La Repubblica araba siriana precisa che, applicando le disposizioni degli articoli 30 e 43 dell'accordo, i suoi impegni non la inducono ad abrogare le leggi e i regolamenti in vigore almeno finché queste leggi e regolamenti restano necessari alla protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza. Essa vigila sull'applicazione di dette leggi e regolamenti, in modo da garantirne la conformità con l'articolo 41, paragrafo 1 dell'accordo».

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to)...

Presidente della delegazione della Repubblica araba siriana

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato una dichiarazione del Suo governo relativa agli articoli 30 e 43 dell'accordo.

Mi pregio di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione della Comunità economica europea relativa agli articoli 30 e 43 dell'accordo:

«1. La Comunità economica europea prende atto della dichiarazione della Repubblica araba siriana.

2. La Comunità economica europea si attende che i principi enunciati nell'accordo, ivi compresi quelli contenuti agli articoli 30 e 43, ricevano piena applicazione.

La Comunità economica europea ritiene in particolare che l'osservanza del principio di non discriminazione dovrebbe consentire un'applicazione corretta e senza ostacoli dell'accordo».

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to)...

Presidente della delegazione della Comunità economica europea

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