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Document 21976D0807(03)
Decision 1/76 of the EEC-ICELAND Joint Committee of 12 April 1976 amending List A annexed to Protocol 3 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation
Decisione n. 1/76 del Comitato misto, CEE-ISLANDA del 12 aprile 1976, che modifica l'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa
Decisione n. 1/76 del Comitato misto, CEE-ISLANDA del 12 aprile 1976, che modifica l'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa
GU L 215 del 7.8.1976, p. 6–6
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1977
Decisione n. 1/76 del Comitato misto, CEE-ISLANDA del 12 aprile 1976, che modifica l'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 215 del 07/08/1976 pag. 0006
DECISIONE N. 1/76 DEL COMITATO MISTO del 12 aprile 1976 che modifica l'elenco A allegato al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28, considerando che la regola attualmente prevista nell'elenco A allegato a tale protocollo per le caldaie, le macchine, gli apparecchi ed i congegni meccanici del capitolo 84 della tariffa doganale non è applicabile fino al 31 dicembre 1977 agli elementi di combustibile della voce 84.59 della tariffa doganale; considerando che la fabbricazione di questi elementi dipende da forniture di materie prime oggetto di contratti a lungo termine; che è quindi opportuno determinare fin d'ora la regola applicabile a tali elementi dopo il 31 dicembre 1977; considerando che è necessario prorogare fino al 31 dicembre 1984 la regola derogativa attualmente applicabile a tali elementi, DECIDE: Articolo unico Il testo della nota (1) relativa al capitolo 84 che figura nell'elenco A allegato al protocollo n. 3 viene sostituito dal seguente testo: «(1) Queste disposizioni particolari non si applicano agli elementi di combustibile della voce 84.59 fino al 31 dicembre 1984.» Fatto a Bruxelles, addì 12 aprile 1976. Per il comitato misto Il Presidente T. A. TOMASSON