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Document 21973D1231(11)
Decision No 11/73 of the ECC-Portugal Joint Committee of 11 December 1973 amending Annex II to Protocol No 3 concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation
Decisione n. 11/73 del Comitato misto CEE-Portogallo dell'11 dicembre 1973 che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa
Decisione n. 11/73 del Comitato misto CEE-Portogallo dell'11 dicembre 1973 che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa
GU L 365 del 31.12.1973, p. 168–168
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1977
Decisione n. 11/73 del Comitato misto CEE-Portogallo dell'11 dicembre 1973 che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 31/12/1973 pag. 0168
DECISIONE N. 11/73 DEL COMITATO MISTO dell'11 dicembre 1973 che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa IL COMITATO MISTO, visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, qui di seguito denominato protocollo n. 3 in particolare l'articolo 28, considerando che l'esperienza ha dimostrato che la trasformazione del grano duro in prodotti a base di cereali ottenuti mediante soffiatura o tostatura: «puffed rice», «corn flakes» e simili deve essere considerata come una trasformazione sufficiente a norma delle disposizioni dell'articolo 5 del protocollo n. 3; che è pertanto necessario modificare il testo della nota a pié (¹) dell'allegato II del protocollo n. 3, DECIDE: Articolo unico Il testo della nota(¹) dell'allegato II del protocollo n. 3, relativa alla voce n. 19.05, viene sostituito con il testo seguente: «(¹) Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo zea indurata oppure di grano duro.» Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973. Per il Comitato misto Il Presidente R. de KERGORLAY