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Document 21973A1005(01)

    Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Finlandia

    GU L 328 del 28.11.1973, p. 2–106 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    Related Council regulation

    21973A1005(01)

    Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Finlandia

    Gazzetta ufficiale n. L 328 del 28/11/1973 pag. 0002
    edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 5 pag. 0214
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 4 pag. 0151
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 4 pag. 0151


    ACCORDO tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia

    LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    da un lato,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    dall'altro,

    DESIDEROSE di apportare soluzioni adeguate ai problemi economici che pone alla Finlandia l'allargamento della Comunità economica europea, e di sviluppare il loro commercio nel rispetto della conservazione del loro potere di decisione autonoma e assicurando, nel rispetto delle condizioni eque di concorrenza l'equilibrio soddisfacente degli scambi,

    RISOLUTE pertanto ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

    HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,

    DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

    Articolo 1

    Il presente accordo ha lo scopo di: a) promuovere, mediante l'espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia e di favorire in tal modo nella Comunità e in Finlandia il progresso dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria,

    b) assicurare condizioni eque di concorrenza negli scambi tra le Parti contraenti,

    c) contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso ed all'espansione del commercio mondiale.

    Articolo 2

    L'accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e della Finlandia: i) compresi nei capitoli da 25 a 99 della Nomenclatura di Bruxelles, esclusi i prodotti di cui all'allegato;

    ii) compresi nel protocollo n. 2, tenuto conto delle modalità particolari ivi previste.

    Articolo 3

    1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunità e la Finlandia.

    2. I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente: - il 1º aprile 1973 ogni dazio è portato all'80 % del dazio di base;

    - le successive quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, si effettuano:

    il 1º gennaio 1974,

    il 1º gennaio 1975,

    il 1º gennaio 1976,

    il 1º luglio 1977.

    Articolo 4

    1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.

    Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.

    2. La Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1º gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale, in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.

    Articolo 5

    1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 3 ed al protocollo n. 1, è il dazio effettivamente applicato il 1º gennaio 1972.

    2. Se, dopo il 1º gennaio 1972, si rendono applicabili delle riduzioni di dazi, derivanti dagli accordi tariffari conclusi al termine della conferenza per i negoziati commerciali di Ginevra (1964-1967), i dazi così ridotti si sostituiscono ai dazi di base di cui al paragrafo 1.

    3. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 3 ed al protocollo n. 1, sono applicati, arrotondando al primo decimale.

    Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati», stabilito ed adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'articolo 3 ed il protocollo n. 1 sono applicati, arrotondando al quarto decimale.

    Articolo 6

    1. Nessuna nuova tassa di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione è introdotta negli scambi tra la Comunità e la Finlandia.

    2. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione, introdotte negli scambi tra la Comunità e la Finlandia, a partire dal 1º gennaio 1972 sono soppresse all'entrata in vigore dell'accordo.

    Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1º gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima all'entrata in vigore dell'accordo.

    3. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il calendario seguente: - ogni tassa è portata, entro il 1º gennaio 1974, al 60 % dell'aliquota applicata il 1º gennaio 1972;

    - le tre successive riduzioni, del 20 % ciascuna, sono effettuate: il 1º gennaio 1975,

    il 1º gennaio 1976,

    il 1º luglio 1977.

    Articolo 7

    Nessun dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunità e la Finlandia.

    I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi il 1º gennaio 1974 al più tardi.

    Articolo 8

    Il protocollo n. 1 determina il regime tariffario e le modalità applicabili a taluni prodotti.

    Articolo 9

    Il protocollo n. 2 determina il regime tariffario e le modalità applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

    Articolo 10

    1. Nel caso di adozione di una regolamentazione specifica, in conseguenza dell'attuazione della propria politica agricola o in caso di modificazione della regolamentazione esistente, la Parte contraente in causa può adattare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime risultante dall'accordo.

    2. In tali casi, la Parte contraente in causa tiene opportunamente conto degli interessi dell'altra Parte contraente. Le Parti contraenti possono a tal fine procedere a consultazioni in sede di Comitato misto di cui all'articolo 29.

    Articolo 11

    Il protocollo n. 3 determina le regole di origine.

    Articolo 12

    La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospenderne l'applicazione, notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.

    Articolo 13

    1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Finlandia.

    2. Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1º gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, entro il 1º gennaio 1975.

    Articolo 14

    1. La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci tariffarie nn. 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi e residui paraffinosi) e 27.14 della Nomenclatura di Bruxelles, in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi, in occasione di decisioni prese nel quadro della politica commerciale comune per i prodotti in questione o in sede di definizione di una politica energetica comune.

    In questo caso la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi della Finlandia ; essa informa a tal fine il Comitato misto che si riunisce secondo le condizioni di cui all'articolo 31.

    2. La Finlandia si riserva di procedere in modo analogo se si verificano per essa situazioni comparabili.

    3. Fermi restando i paragrafi 1 e 2, l'accordo non pregiudica le regolamentazioni non tariffarie applicabili all'importazione dei prodotti petroliferi.

    Articolo 15

    1. Le Parti contraenti si dichiarano pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'accordo.

    2. In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le Parti contraenti applicano le loro regolamentazioni in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuove misure aventi l'effetto di ostacolare indebitamente gli scambi.

    3. Le Parti contraenti esaminano, secondo le condizioni di cui all'articolo 31, le difficoltà che possono manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano nella ricerca delle soluzioni che potrebbero essere loro apportate.

    Articolo 16

    A partire dal 1º luglio 1977, i prodotti originari della Finlandia non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro.

    Articolo 17

    L'accordo non osta al mantenimento o alla instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.

    Articolo 18

    Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

    I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne, che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate, direttamente od indirettamente.

    Articolo 19

    I pagamenti relativi agli scambi di merci, così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Finlandia, non sono soggetti ad alcuna restrizione.

    Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.

    Articolo 20

    L'accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

    Articolo 21

    Nessuna disposizione dell'accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure: a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;

    b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;

    c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

    Articolo 22

    1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'accordo.

    2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo.

    Se una Parte contraente reputa che l'altra Parte ha mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'accordo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

    Articolo 23

    1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Finlandia: i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;

    ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;

    iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

    2. Se una Parte contraente reputa che una determinata pratica è incompatibile con il presente articolo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

    Articolo 24

    Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto: - alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista nell'accordo,

    - ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono sensibilmente inferiori ai dazi ed alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice,

    la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

    Articolo 25

    Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

    Articolo 26

    In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.

    Articolo 27

    1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 24 e 26 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

    2. Nei casi di cui agli articoli da 22 a 26, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera d), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

    Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo.

    Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.

    3. Per l'attuazione del paragrafo 2, sono applicabili le seguenti disposizioni: a) Per quanto riguarda l'articolo 23, ciascuna Parte contraente può adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica è incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1.

    Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.

    Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficoltà risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

    b) Per quanto riguarda l'articolo 24, le difficoltà derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che può adottare ogni decisione utile per porvi termine.

    Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà nel termine di trenta giorni a decorrere dalla notifica, la Parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato.

    Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci di cui trattasi le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

    c) Per quanto riguarda l'articolo 25, si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto prima che la Parte contraente interessata adotti le misure necessarie.

    d) Quando circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 24, 25 e 26, nonché nel caso di aiuti all'esportazione, aventi incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

    Articolo 28

    In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella della Finlandia, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.

    Articolo 29

    1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'accordo. L'applicazione di tali decisioni è effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.

    2. Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

    3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 30

    1. Il Comitato misto è composto, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall'altro, da rappresentanti della Finlandia.

    2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.

    Articolo 31

    1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalità che saranno previste nel suo regolamento interno.

    2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo.

    Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessità particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

    3. Il Comitato misto può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

    Articolo 32

    L'allegato e i protocolli annessi all'accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.

    Articolo 33

    Ogni Parte contraente può denunciare l'accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'accordo scade in un termine di tre mesi a decorrere dalla data di tale notifica.

    Le Parti contraenti possono tuttavia continuare ad applicare l'accordo durante un periodo non superiore a nove mesi a decorrere dalla data alla quale l'accordo viene effettivamente a scadere.

    Articolo 34

    L'accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il trattato che istituisce la Comunità economica europea è applicabile nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Finlandia.

    Articolo 35

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.

    Il presente accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

    Esso entra in vigore il 1º gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

    Dopo questa data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1973.

    Le disposizioni applicabili il 1º aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente accordo, se quest'ultima ha luogo dopo tale data.

    Udfærdiget i Bruxelles, den femte oktober nitten hundrede treoghalvfjerds

    Geschehen zu Brüssel am fünften Oktober neunzehnhundertdreiundsiebzig

    Done at Brussels, this fifth day of October in the year one thousand nine hundred and seventy-three

    Fait à Bruxelles, le cinq octobre mil neuf cent soixante-treize

    Fatto a Bruxelles, addì cinque ottobre millenovecentosettantatré

    Gedaan te Brussel, de vijfde oktober negentienhonderd drieënzeventig

    Tehty Brysselissä lokakuun viidentenä päivänä tuhatyhdeksänsataa seitsemänkymmentäkolme På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

    Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

    In the name of the Council of the European Communities

    Au nom du Conseil des Communautés européennes

    A nome del Consiglio delle Comunità europee

    Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0000848">

    Suomen tasavallan puolesta

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    ALLEGATO

    Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2 dell'accordo

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    PROTOCOLLO N. 1 concernente il regime applicabile a taluni prodotti

    SEZIONE A

    REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA FINLANDIA

    Articolo 1

    1. I dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione originaria, applicabili ai prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune, ad eccezione della voce n. 48.09 (lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili) sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000851">

    2. I dazi doganali all'importazione in Irlanda applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000852">

    3. In deroga all'articolo 3 dell'accordo, la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito applicano all'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, originari della Finlandia, i seguenti dazi doganali: >PIC FILE= "T0000853">

    4. Durante il periodo dal 1º gennaio 1974 al 31 dicembre 1983, la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito hanno la facoltà di aprire annualmente all'importazione dei prodotti originari della Finlandia, dei contingenti tariffari a dazio nullo il cui importo, figurante nell'allegato A per l'anno 1974, è uguale alla media delle importazioni effettuate nel corso degli anni dal 1968 al 1971, aumentata di quattro volte il 5 % in maniera cumulativa ; a partire del 1º gennaio 1975 l'importo di tali contingenti tariffari è aumentato annualmente del 5 %.

    5. Durante il periodo dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1982, l'Irlanda ha la facoltà di aprire annualmente all'importazione dei prodotti originari della Finlandia, di cui alle voci nn. dal 48.01 al 48.07 incluso, dei contingenti tariffari a dazio nullo fino al 31 dicembre 1980 e al dazio del 2 % per il seguito, i cui importi sono uguali alla media delle importazioni effettuate nel corso degli anni dal 1968 al 1971, aumentata annualmente del 5 % nel corso degli anni dal 1974 al 1976 incluso.

    L'importo di tali contingenti tariffari per l'anno 1973 figura nell'allegato B.

    6. L'espressione «la Comunità nella sua composizione originaria» comprende il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi.

    Articolo 2

    1. I dazi doganali all'importazione, nella Comunità, nella sua composizione originaria, e in Irlanda, applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 2, sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000854">

    Per le sottovoci nn. 78.01 A II e 79.01 A figuranti nella tabella del paragrafo 2, le riduzioni tariffarie per quando riguarda la Comunità nella sua composizione originaria, e in deroga all'articolo 5, paragrafo 3 dell'accordo, si effettuano arrotondando al secondo decimale.

    2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: >PIC FILE= "T0000855">

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    Articolo 3

    Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto agli articoli 1 e 2, ad eccezione del piombo greggio diverso dal piombo d'opera di cui alla sottovoce n. 78.01 A II della tariffa doganale comune sono soggette a dei massimali indicativi annui, superati i quali, i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono: a) Tenuto conto della possibilità per la Comunità di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per il 1973 figurano nell'allegato C. Tali massimali sono calcolati considerando che la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda effettuano la prima riduzione tariffaria il 1º aprile 1973 e che l'Irlanda può aprire dei contingenti tariffari a dazio nullo per i prodotti di cui alle voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso. Per l'anno 1974 l'importo dei massimali corrisponde a quello dell'anno 1973, ragguagliato su base annuale per la Comunità e maggiorato del 5 %. A partire dal 1º gennaio 1975 l'importo dei massimali è aumentato annualmente del 5 %.

    Per i prodotti di cui al presente protocollo e non figuranti nell'allegato C, la Comunità si riserva la facoltà di stabilire dei massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 % ; gli anni successivi, l'importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 %.

    b) Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 % dell'importo fissato, la Comunità sospende l'applicazione di tale massimale.

    c) In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità, previe consultazioni in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno l'importo fissato per l'anno precedente.

    d) La Comunità notifica al Comitato misto, il 1º dicembre di ogni anno, l'elenco dei prodotti soggetti a massimali l'anno successivo ed i relativi importi.

    e) Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari, aperti conformemente all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, sono ugualmente dedotte dall'importo dei massimali fissati per gli stessi prodotti.

    f) In deroga all'articolo 3 dell'accordo e agli articoli 1 e 2 del presente protocollo, quando è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ristabilita all'importazione del prodotto in questione fino alla fine dell'anno civile.

    In tale caso, anteriormente al 1º luglio 1977: - la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito ristabiliscono la riscossione dei dazi doganali sotto indicati: >PIC FILE= "T0000857">

    - l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai Paesi terzi.

    I dazi doganali risultanti dagli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono ristabiliti il 1º gennaio successivo.

    g) Dopo il 1º luglio 1977, le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale articolo.

    h) I massimali sono soppressi al termine dei periodi di disarmo tariffario previsti agli articoli 1 e 2 del presente protocollo.

    SEZIONE B

    REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN FINLANDIA DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

    Articolo 4

    1. I dazi doganali applicabili alle importazioni provenienti dalla Comunità, nella sua composizione originaria e dall'Irlanda dei prodotti elencati nell'allegato D, elenco 1, sono gradualmente soppressi in Finlandia secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000858">

    2. Al fine di evitare delle deviazioni di correnti di traffico, alle importazioni provenienti dalla Danimarca, dalla Norvegia e dal Regno Unito dei prodotti di cui all'allegato D, elenco 1, possono essere applicati i seguenti dazi doganali: >PIC FILE= "T0000859">

    3. Durante il periodo dal 1º gennaio 1974 al 31 dicembre 1984, la Finlandia può stabilire dei contingenti tariffari a dazio nullo per le importazioni dei prodotti di cui all'allegato D, elenco 1, provenienti dalla Danimarca, dalla Norvegia e dal Regno Unito. I contingenti fissati per l'anno 1974 figurano nell'allegato E. I contingenti sono aumentati annualmente, tenendo opportunamente conto delle esigenze di un'evoluzione normale del commercio.

    4. I dazi doganali applicabili alle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione originaria e dall'Irlanda dei prodotti di cui all'allegato D, elenco 2, sono gradualmente soppressi in Finlandia secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000860">

    5. a) Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato F sono applicabili, fino al 30 giugno 1977, le disposizioni seguenti:

    L'articolo 3 dell'accordo è applicabile alle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione originaria e dall'Irlanda, purché effettuate nei limiti dei contingenti tariffari. Tali contingenti, il cui importo per l'anno 1973 è fissato nell'allegato F, sono aumentati annualmente del 7 %, a partire dal 1º gennaio 1974. Le importazioni eccedenti i contingenti tariffari possono essere colpite dal dazio doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    b) Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato G, sono applicabili le disposizioni seguenti:

    A partire dal 1º gennaio 1974 e fino al 30 giugno 1977, per le importazioni provenienti dalla Danimarca, Norvegia e Regno Unito sono stabiliti dei contingenti tariffari a dazio nullo. Tali contingenti i cui importi per l'anno 1974 sono fissati nell'allegato G, sono aumentati annualmente del 7 % a partire dal 1º gennaio 1975. Le importazioni eccedenti i contingenti tariffari possono essere colpite dal dazio doganale di cui al paragrafo 2.

    c) A partire dal 1º luglio 1977 e fino al 31 dicembre 1984, per le importazioni provenienti dalla Comunità sono stabiliti dei contingenti tariffari a dazio nullo per i prodotti di cui agli allegati F e G. Gli importi di tali contingenti - aumentati annualmente - non sono inferiori, per i singoli prodotti in questione all'importo totale dei contingenti tariffari di cui alle lettere a) e b). Essi sono notificati al Comitato misto prima del 31 dicembre 1976. Le importazioni eccedenti i contingenti tariffari possono essere colpite dal dazio doganale di cui al paragrafo 1.

    Articolo 5

    1. In caso di perturbazioni o di pericolo di perturbazioni del mercato dovute ad importazioni provenienti dalla Comunità dei prodotti di cui all'allegato D, elenchi 1 e 2, la Finlandia può sottoporre a dei massimali annui le importazioni di tali prodotti. Le importazioni eccedenti tali massimali possono essere colpite, fino alla fine dell'anno civile da dazi doganali non superiori a quelli applicabili nei confronti dei paesi terzi.

    2. I massimali sono fissati ad un livello corrispondente al volume medio delle importazioni originarie della Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dei dati statistici.

    3. La Finlandia notifica ogni anno al Comitato misto i massimali di cui al presente articolo.

    ALLEGATO A

    Elenco dei contingenti tariffari per l'anno 1974

    DANIMARCA, NORVEGIA, REGNO UNITO

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    ALLEGATO B

    Elenco dei contingenti tariffari per l'anno 1973

    IRLANDA

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    ALLEGATO C

    Elenco dei massimali per l'anno 1973

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    ALLEGATO D

    ELENCO 1

    Prodotti originari della Comunità per i quali i dazi doganali all'importazione in Finlandia sono gradualmente soppressi in un periodo di 12 anni

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    ELENCO 2

    Prodotti originari della Comunità per i quali i dazi doganali all'importazione in Finlandia sono gradualmente soppressi in un periodo di 8 anni

    >PIC FILE= "T0000872"> >PIC FILE= "T0000873">

    ALLEGATO E

    Contingenti tariffari a dazio nullo aperti dalla Finlandia nel 1974 nei confronti della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito (in 1 000 Fmk)

    >PIC FILE= "T0000874"> >PIC FILE= "T0000875">

    ALLEGATO F

    Contingenti tariffari a dazio nullo aperti dalla Finlandia nel 1973 nei confronti dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda (in tonnellate) >PIC FILE= "T0000876">

    ALLEGATO G

    Contingenti tariffari a dazio nullo aperti dalla Finlandia nel 1974 nei confronti della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito

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    PROTOCOLLO N. 2 concernente i prodotti sottoposti a un regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati

    Articolo 1

    Per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci, di cui alle tabelle allegate al presente protocollo, l'accordo non osta: - alla percezione, all'importazione, di un elemento mobile o di un importo forfettario, o all'applicazione di misure interne di compensazione di prezzi;

    - all'applicazione di misure all'esportazione.

    Articolo 2

    1. Per i prodotti di cui alle tabelle allegate al presente protocollo i dazi di base sono: a) per la Comunità nella sua composizione originaria : i dazi effettivamente applicati il 1º gennaio 1972;

    b) per la Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito: i) per quanto riguarda i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69: - per l'Irlanda, da un lato,

    - per la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non coperti dalla convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio:

    i dazi doganali di cui all'articolo 47 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ; tali dazi di base sono notificati al Comitato misto in tempo utile e comunque anteriormente alla prima riduzione prevista al paragrafo 2;

    ii) per quanto riguarda gli altri prodotti : i dazi effettivamente applicati il 1º gennaio 1972;

    c) per la Finlandia : i dazi che figurano alla tabella II, allegata al presente protocollo.

    2. La differenza tra i dazi di base così definiti ed i dazi applicabili il 1º luglio 1977 quali figurano nelle tabelle allegate al presente protocollo è gradualmente soppressa per scaglioni del 20 % effettuati rispettivamente:

    il 1º aprile 1973,

    il 1º gennaio 1974,

    il 1º gennaio 1975,

    il 1º gennaio 1976,

    il 1º luglio 1977.

    Nondimeno, se il dazio applicabile il 1º luglio 1977 è superiore al dazio di base, la differenza tra tali dazi è ridotta del 40 % il 1º gennaio 1974 ed è nuovamente ridotta per scaglioni del 20 % effettuati rispettivamente:

    il 1º gennaio 1975,

    il 1º gennaio 1976,

    il 1º luglio 1977.

    3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3 dell'accordo, e sotto riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati» stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i paragrafi 1 e 2 sono applicabili per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale del Regno Unito, arrotondando al quarto decimale per i seguenti prodotti: >PIC FILE= "T0000878">

    4. Per il prodotti di cui alle voci nn. 19.03, 22.06 e 35.01 B della tariffa doganale del Regno Unito, e ripresi alla tabella allegata al presente protocollo, il Regno Unito può differire fino al 1º luglio 1973 la prima delle riduzioni tariffarie di cui al paragrafo 2.

    Articolo 3

    1. Il presente protocollo si applica anche alle bevande alcoliche della sottovoce n. 22.09 C della tariffa doganale comune, non riprese alle tabelle I e II del detto protocollo. Le modalità di riduzione tariffaria applicabili a tali prodotti sono decise dal Comitato misto.

    Nel definire tali modalità, o successivamente, il Comitato misto decide l'eventuale inclusione nel presente protocollo di altri prodotti dei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura di Bruxelles che non formano oggetto di regolamentazioni agricole nelle Parti contraenti.

    2. In tale occasione il Comitato misto completa, se del caso, gli allegati II e III del protocollo n. 3.

    TABELLA I

    COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

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    TABELLA II

    FINLANDIA

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    PROTOCOLLO N. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    TITOLO I Definizione della nozione di «prodotti originari»

    Articolo 1

    Ai fini dell'applicazione dell'accordo e senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente protocollo sono considerati: 1. come prodotti originari della Comunità: a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità,

    b) i prodotti ottenuti nella Comunità e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Finlandia;

    2. come prodotti originari della Finlandia: a) i prodotti totalmente ottenuti in Finlandia,

    b) i prodotti ottenuti in Finlandia e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Comunità.

    I prodotti, di cui all'elenco C, sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo.

    Articolo 2

    1. Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o la Finlandia, da un lato, l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera, dall'altro, nonché tra ciascuno di questi cinque paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti: A. come prodotti originari della Comunità, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 che dopo essere stati esportati dalla Comunità non abbiano subito in uno qualsiasi dei cinque paesi suddetti lavorazioni o trasformazioni, ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell'uno o dell'altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) o paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo che figurano negli accordi di cui sopra e a condizione che: a) siano stati utilizzati nelle lavorazioni o trasformazioni esclusivamente prodotti originari di uno dei cinque paesi summenzionati, ovvero prodotti originari della Comunità o della Finlandia;

    b) allorché negli elenchi A o B di cui all'articolo 5, una regola di percentuale limita la proporzione in valore di prodotti non originari suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni, che il plus-valore sia stato ottenuto nell'osservanza, in ciascuno dei paesi, delle regole di percentuale, nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti, senza possibilità di cumulo da un paese all'altro;

    B. come prodotti originari della Finlandia, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 che dopo essere stati esportati dalla Finlandia, non abbiano subito poi in uno qualsiasi dei cinque paesi suddetti o nella Comunità lavorazioni o trasformazioni, ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari di uno dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) o paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo, che figurano negli accordi di cui sopra, a condizione che: a) siano stati utilizzati nelle lavorazioni o trasformazioni esclusivamente prodotti originari di uno dei cinque paesi summenzionati, ovvero prodotti originari della Comunità o della Finlandia;

    b) allorché negli elenchi A o B di cui all'articolo 5 è fissata una regola di percentuale che limita la proporzione in valore di prodotti non originari, suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni, il plus-valore sia stato ottenuto nell'osservanza, in ciascuno dei paesi, delle regole di percentuale, nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti, senza possibilità di cumulo da un paese all'altro.

    2. Per l'applicazione del paragrafo 1, punto A, lettera a) e punto B, lettera a), l'utilizzazione di prodotti diversi da quelli contemplati da detto paragrafo in una proporzione non superiore complessivamente al 5 % del valore dei prodotti ottenuti importati in Finlandia o nella Comunità non incide sulla determinazione dell'origine di questi ultimi, purché i suddetti prodotti utilizzati non abbiano tolto il carattere originario ai prodotti inizialmente esportati dalla Comunità o dalla Finlandia, se vi siano stati incorporati.

    3. Nei casi di cui al paragrafo 1, punto A, lettera b), punto B, lettera b) e al paragrafo 2, non devono essere stati incorporati prodotti non originari che siano stati oggetto soltanto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

    Articolo 3

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 e purché siano comunque soddisfatte tutte le condizioni previste da tale articolo, i prodotti ottenuti rimangono originari rispettivamente della Comunità o della Finlandia solo se il valore dei prodotti messi in opera, originari della Comunità o della Finlandia rappresenta la percentuale prevalente del valore dei prodotti ottenuti. Negli altri casi questi ultimi prodotti sono considerati come prodotti originari del paese in cui il plus-valore realizzato rappresenta la maggiore percentuale del loro valore.

    Articolo 4

    Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), sono considerati «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Finlandia: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

    b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

    c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

    d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;

    e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

    f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

    g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

    h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;

    i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

    j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

    Articolo 5

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, ad eccezione, tuttavia, di quelle comprese nell'elenco A, alle quali si applicano le disposizioni particolari a questo elenco;

    b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B.

    Per sezioni, capitoli e voci tariffarie s'intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

    2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale dell'elenco A e dell'elenco B limita il valore dei prodotti messi in opera, suscettibili di essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, che abbiano o meno cambiato voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, trasformazioni o del montaggio - entro i limiti e le condizioni previste nei singoli elenchi - non può superare rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente, se i tassi sono identici nelle due liste, a questo tasso comune o, se sono differenti, al più elevato dei due.

    3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

    b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

    c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

    ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc. e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

    d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;

    e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Finlandia;

    f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;

    g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

    h) la macellazione degli animali.

    Articolo 6

    1. Quando gli elenchi A e B, di cui all'articolo 5, dispongono che le merci ottenute nella Comunità o in Finlandia ne sono considerate esclusivamente originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: - da un lato,

    per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione : il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

    per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione;

    - dall'altro,

    il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

    Il presente articolo vale anche per l'applicazione degli articoli 2 e 3.

    2. In caso di applicazione degli articoli 2 e 3 s'intende per plus-valore acquisito la differenza tra il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione del paese interessato, o della Comunità, da un lato, e il valore in dogana di tutti i prodotti importati o messi in opera in tale paese o nella Comunità, dall'altro.

    Articolo 7

    Il trasporto dei prodotti originari della Finlandia o della Comunità in una sola spedizione può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Finlandia, dell'Austria, dell'Islanda, del Portogallo, della Svezia o della Svizzera, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello stato di transito o di deposito, non vi siano immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano, all'occorrenza, subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la conservazione come tali.

    TITOLO II Metodi di cooperazione amministrativa

    Articolo 8

    1. I prodotti originari ai sensi dell'articolo 1 del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella Comunità o in Finlandia al beneficio delle disposizioni dell'accordo, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.SF.1 il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo e che è rilasciato dalle autorità doganali della Finlandia o degli Stati membri della Comunità.

    2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3, si fa uso dei certificati di circolazione delle merci A.W.1, il cui modello figura all'allegato VI del presente protocollo e che sono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui tali merci hanno sostato prima di essere riesportate senza aver subito lavorazioni o trasformazioni, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.

    3. Per consentire alle autorità doganali di verificare le condizioni in cui le merci hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati, allorché non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tali quali, sui certificati di circolazione rilasciati in precedenza e presentati all'importazione di tali merci deve essere apposta dalle suddette autorità, su richiesta del detentore delle merci stesse, la relativa annotazione, all'atto dell'importazione e successivamente ogni sei mesi.

    4. Le autorità doganali della Finlandia o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino nel territorio della Finlandia o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello riportato nell'allegato VI del presente protocollo.

    5. Quando nel presente protocollo ricorrono le espressioni «certificato di circolazione delle merci» o «certificati di circolazione delle merci», e non viene precisato che si tratta del modello contemplato al paragrafo 1, o del modello contemplato al paragrafo 2, le relative disposizioni si applicano indifferentemente ad ambedue le categorie di certificati.

    Articolo 9

    Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore, redatta sull'apposito modulo.

    Articolo 10

    1. Il certificato di circolazione delle merci è rilasciato dalle autorità doganali dello stato esportatore, al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

    In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione, in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato.

    Il certificato di circolazione delle merci può essere rilasciato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto nell'accordo.

    2. I certificati di circolazione delle merci, compilati nei modi di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 4 devono contenere gli estremi del o dei certificati di circolazione delle merci rilasciati in precedenza e in base al quale o ai quali essi sono stati rilasciati.

    3. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui al paragrafo 2, in base ai quali sono rilasciati dei nuovi certificati, devono essere conservate per la durata di almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione.

    Articolo 11

    1. Il certificato di circolazione delle merci deve essere presentato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui sono presentate le merci.

    2. I certificati di circolazione delle merci, presentati alle autorità doganali dello stato importatore dopo lo spirare del termine previsto al paragrafo 1, possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

    A parte tali casi, le autorità doganali dello stato importatore possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

    3. I certificati di circolazione delle merci muniti o no di annotazioni nei modi stabiliti nell'articolo 8, paragrafo 3 sono conservati dalle autorità doganali dello stato d'importazione conformemente alle regole vigenti in tale stato.

    Articolo 12

    Il certificato di circolazione delle merci è compilato, a seconda del caso, su un modulo di cui un modello figura all'allegato V e VI del presente protocollo. Esso è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo o in lingua svedese, in conformità delle disposizioni di diritto interno dello stato esportatore. Se esso è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

    Il certificato deve avere il formato di mm 210 X 297 ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di gr 25 il m2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

    Gli Stati membri della Comunità e la Finlandia possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

    Articolo 13

    Il certificato di circolazione delle merci è presentato alle autorità doganali dello stato d'importazione, secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

    Articolo 14

    1. La Comunità e la Finlandia ammettono, in quanto prodotti originari, al beneficio delle disposizioni dell'accordo, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

    2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

    3. L'unità di conto (u.c.) ha il valore di 0,88867088 gr di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le Parti contraenti si metteranno in contatto, a livello del Comitato misto, per ridefinire il valore in oro.

    Articolo 15

    1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Finlandia per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 2 e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Finlandia o nella Comunità, beneficiano, all'importazione in quest'ultimi, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino alle condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Finlandia e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova: a) che un esportatore ha spedito tali merci dal territorio della Comunità o della Finlandia nel Paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;

    b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Finlandia o nella Comunità;

    c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Finlandia o nella Comunità, nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

    d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione in tale esposizione.

    2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

    3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

    Articolo 16

    Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri della Comunità e la Finlandia si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati di circolazione delle merci compresi quelli rilasciati sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4.

    Il Comitato misto è autorizzato a prendere le decisioni necessarie affinché i metodi di cooperazione amministrativa possano essere applicati in tempo utile nella Comunità e in Finlandia.

    Articolo 17

    Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci che permetta di far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

    TITOLO III Disposizioni finali

    Articolo 18

    La Comunità e la Finlandia adottano ogni misura necessaria affinché i certificati di circolazione delle merci possano essere presentati, in conformità dell'articolo 13 del presente protocollo, a partire dal 1º aprile 1973.

    Articolo 19

    La Comunità e la Finlandia adottano, per quanto le riguarda, le misure relative all'esecuzione del presente protocollo.

    Articolo 20

    Le note esplicative, gli elenchi A, B e C, i modelli del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo.

    Articolo 21

    Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I e che, alla data del 1º aprile 1973, si trovino in viaggio o che nella Comunità o in Finlandia, si trovino in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo purché, nel termine di quattro mesi a decorrere da tale data, vengano presentati alle autorità doganali dello stato di importazione un certificato di circolazione delle merci redatto a posteriori dalle competenti autorità dello Stato di esportazione, nonché i documenti che comprovino le condizioni di trasporto.

    Articolo 22

    Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie perché il rilascio dei certificati di circolazione delle merci, che le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Finlandia sono abilitate a rilasciare in applicazione degli accordi di cui all'articolo 2, venga effettuato nei modi previsti da tali accordi. Esse si impegnano altresì ad assicurare la cooperazione amministrativa necessaria a tal fine, in particolare per quanto riguarda i controlli sul viaggio e sulla sosta delle merci scambiate nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2.

    Articolo 23

    1. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, i prodotti messi in opera, non originari della Comunità, della Finlandia o dei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, a partire dalla data in cui il dazio applicabile ai prodotti originari della stessa specie è stato portato nella Comunità e in Finlandia al 40 % del dazio di base.

    2. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali della Danimarca, della Norvegia o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinché le merci possano beneficiare in Finlandia delle disposizioni tariffarie in vigore in Finlandia e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Danimarca, in Norvegia o nel Regno Unito non possono fare oggetto, in questi tre paesi, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del presente protocollo.

    3. Senza pregiudizio dell'articolo 1, del protocollo n. 2, quando le autorità doganali finlandesi rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinché le merci possano beneficiare in Danimarca, in Norvegia o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi tre paesi e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Finlandia non possono essere oggetto, in Finlandia, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi in qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del presente protocollo.

    4. L'espressione «dazi doganali» utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti comprende anche le tasse di effetto equivalente a dazi doganali.

    Articolo 24

    1. Dai certificati di circolazione delle merci si fa, eventualmente, risultare che i prodotti ai quali essi si riferiscono hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni ulteriore trasformazione esclusivamente in Finlandia o in Danimarca, in Norvegia, nel Regno Unito o nei cinque altri paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo, fino alla data a decorrere dalla quale il dazio doganale applicabile ai detti prodotti sarà stato soppresso tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da un lato, e la Finlandia, dall'altro.

    2. Negli altri casi, in detti certificati si indica eventualmente il plus-valore acquisito in ciascuno dei territori seguenti: - la Comunità nella sua composizione originaria,

    - l'Irlanda,

    - la Danimarca, la Norvegia, il Regno Unito,

    - la Finlandia,

    - ciascuno dei cinque paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

    Articolo 25

    1. All'importazione in Finlandia o in Danimarca, in Norvegia o nel Regno Unito possono fruire delle disposizioni tariffarie in vigore in Finlandia o in questi tre paesi e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo soltanto i prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci, dal quale risulta che essi hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni complemento di trasformazione esclusivamente in Finlandia o nei tre paesi sopra menzionati o nei cinque altri paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

    2. Nei casi diversi da quelli contemplati nel paragrafo 1, la Finlandia, da un lato, e la Comunità, dall'altro, possono adottare disposizioni transitorie al fine di non far riscuotere i dazi previsti nell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo, sul valore corrispondente a quello dei prodotti originari della Finlandia o della Comunità, che sono stati messi in opera per ottenere altri prodotti conformi alle condizioni previste nel presente protocollo e che sono in seguito importati in Finlandia o nella Comunità.

    Articolo 26

    Le Parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di concludere degli accordi con l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera atti a garantire l'applicazione del presente protocollo.

    Articolo 27

    1. Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, del presente protocollo, ogni prodotto originario di uno dei cinque paesi, di cui al detto articolo, è trattato come prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui - per tale prodotto e nei riguardi di tale Paese - la Finlandia applica il dazio paesi terzi o una corrispondente misura di salvaguardia in forza delle disposizioni che regolano gli scambi tra la Finlandia e i cinque paesi di cui all'articolo precitato.

    2. Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto B, del presente protocollo ogni prodotto originario di uno dei cinque Paesi, di cui al detto articolo, è trattato come prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui - per tale prodotto e nei riguardi di tale paese - la Comunità applica il dazio paesi terzi in forza dell'accordo da essa concluso con detto paese.

    Articolo 28

    Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del titolo I, articolo 5, paragrafo 3, del titolo II, del titolo III, articoli 23,24 e 25 nonché degli allegati I, II, III, V e VI del presente protocollo. Il Comitato misto, in particolare, è autorizzato ad adottare le misure necessarie per adeguarle alle esigenze proprie a determinate merci o a determinati modi di trasporto.

    ALLEGATO I

    NOTE ESPLICATIVE

    Nota 1 - ad articolo 1

    L'espressione «la Comunità» o «la Finlandia» comprende anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Finlandia.

    Le navi operanti in altomare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale esse appartengono purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5.

    Nota 2 - ad articolo 1, 2 e 3

    Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Finlandia o di uno dei paesi di cui all'articolo 2 non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

    Nota 3 - ad articoli 2 e 5

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 273A1005(01).1

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera b) e punto B, lettera b), la regola di percentuale deve essere rispettata facendo riferimento, per il plus-valore acquisito, alle disposizioni particolari previste negli elenchi A e B. Detta regola costituisce quindi, nei casi in cui il prodotto ottenuto figura nell'elenco A, un criterio aggiuntivo a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Del pari, il divieto di cumulare le percentuali previste negli elenchi A e B per uno stesso prodotto ottenuto sono applicabili nei singoli paesi per il plus-valore acquisito.

    Nota 4 - ad articolo 1, 2 e 3

    Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d'utilizzazione con carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

    Nota 5 - ad articolo 4, lettera f)

    L'espressione «loro navi» si applica soltanto nei confronti delle navi: - che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Finlandia;

    - che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Finlandia;

    - che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri della Comunità e della Finlandia, o ad una società con sede principale in uno di tali Stati, di cui il o i gerenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della Comunità e della Finlandia, e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali stati, enti pubblici o a cittadini di tali stati;

    - il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini degli Stati membri della Comunità e della Finlandia;

    - e il cui equipaggio è composto, nella proporzione del 75 % almeno, da cittadini degli Stati membri della Comunità e della Finlandia.

    Nota 6 - ad articolo 6

    Per «prezzo franco fabbrica» s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera.

    Per «valore in dogana» si intende quello definito nella Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

    Nota 7 - ad articolo 8

    Le autorità doganali che effettuano l'annotazione sui certificati di circolazione delle merci, secondo le modalità previste all'articolo 8, paragrafo 3, hanno la facoltà di procedere alle verifiche delle merci conformemente alla regolamentazione in vigore nello stato interessato.

    Nota 8 - ad articolo 10

    Quando un certificato di circolazione delle merci si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro della Comunità o dalla Finlandia e riesportati tal quali, i nuovi certificati rilasciati dallo stato di riesportazione devono obbligatoriamente, fatto salvo l'articolo 24, indicare lo Stato nel quale è stato rilasciato il certificato di circolazione originario. Dai nuovi certificati deve ugualmente risultare, allorché si tratta di merci non poste in deposito doganale, che le annotazioni previste all'articolo 8, paragrafo 3, sono state regolarmente effettuate.

    Nota 9 - ad articoli 16 e 22

    Quando un certificato di circolazione delle merci è stato rilasciato secondo le condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 2 o 4, e si riferisce a merci riesportate tal quali, le autorità doganali del paese di destinazione devono poter ottenere, nell'ambito della cooperazione amministrativa, le copie conformi del certificato o dei certificati rilasciati anteriormente e riguardanti dette merci.

    Nota 10 - ad articoli 23 e 25

    Per «disposizioni tariffarie in vigore» si intende il dazio applicato il 1º gennaio 1973 in Danimarca, in Norvegia, nel Regno Unito o in Finlandia ai prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 o quello che secondo l'accordo sarà successivamente applicato a tali prodotti quando il dazio sarà meno elevato di quello applicato agli altri prodotti originari della Comunità o della Finlandia.

    Nota 11 - ad articolo 23

    Per «restituzione dei dazi doganali od esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma» si intende ogni disposizione concernente il rimborso o la non riscossione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a prodotti messi in opera, sempreché tale disposizione accordi, espressamente o di fatto, questo rimborso o non riscossione quando le merci ottenute da tali prodotti sono esportate, ma non quando le stesse sono destinate al consumo interno.

    Nota 12 - ad articoli 24 e 25

    L'articolo 24, paragrafo 1 e l'articolo 25, paragrafo 1 devono intendersi in particolare nel senso che non è stata fatta applicazione: - né delle disposizioni dell'ultima frase dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per i prodotti della Comunità nella sua composizione originaria e d'Irlanda, messi in opera in Finlandia;

    - né eventualmente delle disposizioni, corrispondenti a questa frase, che figurano negli accordi di cui all'articolo 2 per i prodotti della Comunità nella sua composizione originaria e d'Irlanda, messi in opera in ciascuno dei cinque paesi.

    Nota 13 - ad articolo 25

    Quando dei prodotti originari non conformi ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, sono importati in Danimarca, in Norvegia o nel Regno Unito, il dazio che serve di base per le riduzioni tariffarie previste nell'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo è quello effettivamente applicato il 1º gennaio 1972 dal paese importatore nei confronti dei paesi terzi.

    ALLEGATO II

    ELENCO A

    Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni

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    ALLEGATO III

    ELENCO B

    Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che ne sono oggetto

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    ALLEGATO IV

    ELENCO C

    Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo

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    ALLEGATO V

    ACCORDO CEE - FINLANDIA

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    ACCORDO CEE - FINLANDIA

    >PIC FILE= "T0000928"> DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

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    ALLEGATO VI

    ACCORDO CEE - FINLANDIA

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    ACCORDO CEE - FINLANDIA

    >PIC FILE= "T0000932"> DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

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    PROTOCOLLO N. 4 relativo a talune disposizioni particolari concernenti l'Irlanda

    In deroga all'articolo 13 dell'accordo sono applicabili nei confronti della Finlandia, le misure previste ai paragrafi 1 e 2 del protocollo n. 6 e all'articolo 1 del protocollo n. 7 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati», stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, concernente rispettivamente talune restrizioni quantitative che riguardano l'Irlanda e l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda.

    PROTOCOLLO N. 5 relativo alle restrizioni quantitative che la Finlandia può mantenere

    1. In deroga all'articolo 13 dell'accordo, la Finlandia può mantenere delle restrizioni quantitative sui seguenti prodotti: >PIC FILE= "T0000934">

    2. Le restrizioni quantitative che la Finlandia può mantenere conformemente al paragrafo 1 del presente protocollo sono applicate in modo da offrire agli esportatori della Comunità la possibilità per i prodotti di cui al paragrafo 1, di entrare in concorrenza, per una congrua parte del mercato finlandese, con altri fornitori a condizioni uguali ed eque tenuto conto del normale sviluppo degli scambi.

    PROTOCOLLO N. 6 relativo alle disposizioni concernenti i pagamenti ed i crediti commerciali

    1. In deroga all'articolo 19 dell'accordo, la Finlandia può mantenere, fintanto che resti in vigore la decisione del Consiglio dell'OECD del 23 luglio 1968 o ogni nuova decisione avente lo stesso oggetto, le restrizioni concernenti: - i crediti all'importazione direttamente connessi a transazioni commerciali, di durata superiore a sei mesi, accordati da non residenti a residenti;

    - i crediti direttamente connessi a transazioni commerciali, accordati da istituti di credito finlandesi a non residenti.

    2. Tali deroghe formano oggetto di consultazioni in sede di Comitato misto, in particolare se ne risultano delle difficoltà negli scambi.

    ATTO FINALE

    I rappresentanti

    DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    E DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    riuniti a Bruxelles il

    per la firma dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia,

    hanno, al momento della firma di questo accordo,

    preso atto delle seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto: 1. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23, paragrafo 1 dell'accordo,

    2. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo,

    3. Dichiarazione della Comunità economica europea concernente le disposizioni transitorie.

    Udfærdiget i Bruxelles, den femte oktober nitten hundrede treoghalvfjerds

    Geschehen zu Brüssel am fünften Oktober neunzehnhundertdreiundsiebzig

    Done at Brussels, this fifth day of October in the year one thousand nine hundred and seventy-three

    Fait à Bruxelles, le cinq octobre mil neuf cent soixante-treize

    Fatto a Bruxelles, addì cinque ottobre millenovecentosettantatré

    Gedaan te Brussel, de vijfde oktober negentienhonderd drieënzeventig

    Tehty Brysselissä lokakuun viidentenä päivänä tuhatyhdeksänsataa seitsemänkymmentäkolme På Rådet for de europæiske Fællesskabers vegne

    Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

    In the name of the Council of the European Communities

    Au nom du Conseil des Communautés européennes

    A nome del Consiglio delle Comunità europee

    Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0000935">

    Suomen tasavallan puolesta >PIC FILE= "T0000936">

    DICHIARAZIONI

    Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23, paragrafo 1 dell'accordo

    La Comunità economica europea dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo che incombe alle Parti contraenti, essa valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme degli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

    Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo

    La Comunità economica europea dichiara che l'applicazione delle misure che essa potrebbe adottare in virtù degli articoli 23, 24, 25 e 26 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità dell'articolo 27, ovvero in virtù dell'articolo 28, potrà essere, in virtù delle sue norme proprie, limitata ad una delle sue regioni.

    Dichiarazione della Comunità economica europea concernente le disposizioni transitorie

    La Comunità economica europea ha ritenuto di proporre ai paesi dell'associazione europea di libero scambio, non candidati all'adesione, la conclusione di accordi di libero scambio nel settore industriale al fine di evitare, nella misura del possibile, che vengano create nuove barriere agli scambi intraeuropei, dopo l'adesione di tre paesi membri dell'associazione europea di libero scambio alla Comunità economica europea, alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e alla Comunità europea dell'energia atomica. Essa ha così voluto assicurare, nei limiti del possibile, una sincronizzazione delle misure transitorie degli accordi con i paesi non candidati con quelle adottate in materia doganale in vista dell'adesione dei futuri paesi membri.

    Tuttavia, il momento in cui intervengono queste varie trasformazioni dei rapporti economici nell'Europa occidentale coincide con un periodo difficile di ristrutturazione in differenti settori industriali, e in particolare quello della carta. La Comunità ha dovuto pertanto insistere, per motivi economici e sociali imperiosi, sull'adozione di misure precauzionali specificatamente in questo settore, misure che si traducono fra l'altro in un periodo più lungo di disarmo doganale dello stesso ordine di quello che ha preceduto l'istituzione del mercato comune nella Comunità.

    La Comunità si rende conto che il settore della carta riveste importanza vitale per la Finlandia e che lo sviluppo economico di questo paese dipende strettamente dalla valorizzazione dei prodotti forestali e dei loro derivati. Se le circostanze non le permettono di prevedere anche per questi prodotti una transizione più rapida verso il regime finale di libero scambio, essa tiene tuttavia ad assicurare le autorità finlandesi che nell'applicazione delle disposizioni dell'accordo terrà presente la grande importanza che riveste per l'economia finlandese il commercio di tali prodotti:

    La Comunità si augura che la mutua comprensione ed i contatti regolari in sede di Comitato misto possano permettere uno svolgimento regolare, senza scosse, né perturbazioni, del periodo transitorio previsto nell'accordo per questo settore particolarmente sensibile, la cui situazione sembra doversi migliorare a termine, ma che nei prossimi anni attraverserà un periodo molto delicato. Per parte sua, la Comunità farà tutto il possibile affinché tale periodo sia caratterizzato da una fiduciosa collaborazione che permetta di trarre profitto da un progressivo miglioramento della situazione, evitando sconvolgimenti, per l'una o l'altra parte.

    ALLEGATO

    Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2 dell'accordo

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    PROTOCOLLO N. 1 concernente il regime applicabile a taluni prodotti

    SEZIONE A

    REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA FINLANDIA

    Articolo 1

    1. I dazi doganali all'importazione nella Comunità, nella sua composizione originaria, applicabili ai prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune, ad eccezione della voce n. 48.09 (lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili) sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000851">

    2. I dazi doganali all'importazione in Irlanda applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000852">

    3. In deroga all'articolo 3 dell'accordo, la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito applicano all'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, originari della Finlandia, i seguenti dazi doganali: >PIC FILE= "T0000853">

    4. Durante il periodo dal 1º gennaio 1974 al 31 dicembre 1983, la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito hanno la facoltà di aprire annualmente all'importazione dei prodotti originari della Finlandia, dei contingenti tariffari a dazio nullo il cui importo, figurante nell'allegato A per l'anno 1974, è uguale alla media delle importazioni effettuate nel corso degli anni dal 1968 al 1971, aumentata di quattro volte il 5 % in maniera cumulativa ; a partire del 1º gennaio 1975 l'importo di tali contingenti tariffari è aumentato annualmente del 5 %.

    5. Durante il periodo dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1982, l'Irlanda ha la facoltà di aprire annualmente all'importazione dei prodotti originari della Finlandia, di cui alle voci nn. dal 48.01 al 48.07 incluso, dei contingenti tariffari a dazio nullo fino al 31 dicembre 1980 e al dazio del 2 % per il seguito, i cui importi sono uguali alla media delle importazioni effettuate nel corso degli anni dal 1968 al 1971, aumentata annualmente del 5 % nel corso degli anni dal 1974 al 1976 incluso.

    L'importo di tali contingenti tariffari per l'anno 1973 figura nell'allegato B.

    6. L'espressione «la Comunità nella sua composizione originaria» comprende il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi.

    Articolo 2

    1. I dazi doganali all'importazione, nella Comunità, nella sua composizione originaria, e in Irlanda, applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 2, sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati, secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000854">

    Per le sottovoci nn. 78.01 A II e 79.01 A figuranti nella tabella del paragrafo 2, le riduzioni tariffarie per quando riguarda la Comunità nella sua composizione originaria, e in deroga all'articolo 5, paragrafo 3 dell'accordo, si effettuano arrotondando al secondo decimale.

    2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: >PIC FILE= "T0000855">

    >PIC FILE= "T0000856">

    Articolo 3

    Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto agli articoli 1 e 2, ad eccezione del piombo greggio diverso dal piombo d'opera di cui alla sottovoce n. 78.01 A II della tariffa doganale comune sono soggette a dei massimali indicativi annui, superati i quali, i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono: a) Tenuto conto della possibilità per la Comunità di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per il 1973 figurano nell'allegato C. Tali massimali sono calcolati considerando che la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda effettuano la prima riduzione tariffaria il 1º aprile 1973 e che l'Irlanda può aprire dei contingenti tariffari a dazio nullo per i prodotti di cui alle voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso. Per l'anno 1974 l'importo dei massimali corrisponde a quello dell'anno 1973, ragguagliato su base annuale per la Comunità e maggiorato del 5 %. A partire dal 1º gennaio 1975 l'importo dei massimali è aumentato annualmente del 5 %.

    Per i prodotti di cui al presente protocollo e non figuranti nell'allegato C, la Comunità si riserva la facoltà di stabilire dei massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 % ; gli anni successivi, l'importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 %.

    b) Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 % dell'importo fissato, la Comunità sospende l'applicazione di tale massimale.

    c) In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità, previe consultazioni in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno l'importo fissato per l'anno precedente.

    d) La Comunità notifica al Comitato misto, il 1º dicembre di ogni anno, l'elenco dei prodotti soggetti a massimali l'anno successivo ed i relativi importi.

    e) Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari, aperti conformemente all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, sono ugualmente dedotte dall'importo dei massimali fissati per gli stessi prodotti.

    f) In deroga all'articolo 3 dell'accordo e agli articoli 1 e 2 del presente protocollo, quando è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ristabilita all'importazione del prodotto in questione fino alla fine dell'anno civile.

    In tale caso, anteriormente al 1º luglio 1977: - la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito ristabiliscono la riscossione dei dazi doganali sotto indicati: >PIC FILE= "T0000857">

    - l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai Paesi terzi.

    I dazi doganali risultanti dagli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono ristabiliti il 1º gennaio successivo.

    g) Dopo il 1º luglio 1977, le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale articolo.

    h) I massimali sono soppressi al termine dei periodi di disarmo tariffario previsti agli articoli 1 e 2 del presente protocollo.

    SEZIONE B

    REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN FINLANDIA DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

    Articolo 4

    1. I dazi doganali applicabili alle importazioni provenienti dalla Comunità, nella sua composizione originaria e dall'Irlanda dei prodotti elencati nell'allegato D, elenco 1, sono gradualmente soppressi in Finlandia secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000858">

    2. Al fine di evitare delle deviazioni di correnti di traffico, alle importazioni provenienti dalla Danimarca, dalla Norvegia e dal Regno Unito dei prodotti di cui all'allegato D, elenco 1, possono essere applicati i seguenti dazi doganali: >PIC FILE= "T0000859">

    3. Durante il periodo dal 1º gennaio 1974 al 31 dicembre 1984, la Finlandia può stabilire dei contingenti tariffari a dazio nullo per le importazioni dei prodotti di cui all'allegato D, elenco 1, provenienti dalla Danimarca, dalla Norvegia e dal Regno Unito. I contingenti fissati per l'anno 1974 figurano nell'allegato E. I contingenti sono aumentati annualmente, tenendo opportunamente conto delle esigenze di un'evoluzione normale del commercio.

    4. I dazi doganali applicabili alle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione originaria e dall'Irlanda dei prodotti di cui all'allegato D, elenco 2, sono gradualmente soppressi in Finlandia secondo il calendario seguente: >PIC FILE= "T0000860">

    5. a) Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato F sono applicabili, fino al 30 giugno 1977, le disposizioni seguenti:

    L'articolo 3 dell'accordo è applicabile alle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione originaria e dall'Irlanda, purché effettuate nei limiti dei contingenti tariffari. Tali contingenti, il cui importo per l'anno 1973 è fissato nell'allegato F, sono aumentati annualmente del 7 %, a partire dal 1º gennaio 1974. Le importazioni eccedenti i contingenti tariffari possono essere colpite dal dazio doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    b) Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato G, sono applicabili le disposizioni seguenti:

    A partire dal 1º gennaio 1974 e fino al 30 giugno 1977, per le importazioni provenienti dalla Danimarca, Norvegia e Regno Unito sono stabiliti dei contingenti tariffari a dazio nullo. Tali contingenti i cui importi per l'anno 1974 sono fissati nell'allegato G, sono aumentati annualmente del 7 % a partire dal 1º gennaio 1975. Le importazioni eccedenti i contingenti tariffari possono essere colpite dal dazio doganale di cui al paragrafo 2.

    c) A partire dal 1º luglio 1977 e fino al 31 dicembre 1984, per le importazioni provenienti dalla Comunità sono stabiliti dei contingenti tariffari a dazio nullo per i prodotti di cui agli allegati F e G. Gli importi di tali contingenti - aumentati annualmente - non sono inferiori, per i singoli prodotti in questione all'importo totale dei contingenti tariffari di cui alle lettere a) e b). Essi sono notificati al Comitato misto prima del 31 dicembre 1976. Le importazioni eccedenti i contingenti tariffari possono essere colpite dal dazio doganale di cui al paragrafo 1.

    Articolo 5

    1. In caso di perturbazioni o di pericolo di perturbazioni del mercato dovute ad importazioni provenienti dalla Comunità dei prodotti di cui all'allegato D, elenchi 1 e 2, la Finlandia può sottoporre a dei massimali annui le importazioni di tali prodotti. Le importazioni eccedenti tali massimali possono essere colpite, fino alla fine dell'anno civile da dazi doganali non superiori a quelli applicabili nei confronti dei paesi terzi.

    2. I massimali sono fissati ad un livello corrispondente al volume medio delle importazioni originarie della Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dei dati statistici.

    3. La Finlandia notifica ogni anno al Comitato misto i massimali di cui al presente articolo.

    ALLEGATO A

    Elenco dei contingenti tariffari per l'anno 1974

    DANIMARCA, NORVEGIA, REGNO UNITO

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    ALLEGATO B

    Elenco dei contingenti tariffari per l'anno 1973

    IRLANDA

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    ALLEGATO C

    Elenco dei massimali per l'anno 1973

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    ALLEGATO D

    ELENCO 1

    Prodotti originari della Comunità per i quali i dazi doganali all'importazione in Finlandia sono gradualmente soppressi in un periodo di 12 anni

    >PIC FILE= "T0000865"> >PIC FILE= "T0000866">

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    ELENCO 2

    Prodotti originari della Comunità per i quali i dazi doganali all'importazione in Finlandia sono gradualmente soppressi in un periodo di 8 anni

    >PIC FILE= "T0000872"> >PIC FILE= "T0000873">

    ALLEGATO E

    Contingenti tariffari a dazio nullo aperti dalla Finlandia nel 1974 nei confronti della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito (in 1 000 Fmk)

    >PIC FILE= "T0000874"> >PIC FILE= "T0000875">

    ALLEGATO F

    Contingenti tariffari a dazio nullo aperti dalla Finlandia nel 1973 nei confronti dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda (in tonnellate) >PIC FILE= "T0000876">

    ALLEGATO G

    Contingenti tariffari a dazio nullo aperti dalla Finlandia nel 1974 nei confronti della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito

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    PROTOCOLLO N. 2 concernente i prodotti sottoposti a un regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati

    Articolo 1

    Per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci, di cui alle tabelle allegate al presente protocollo, l'accordo non osta: - alla percezione, all'importazione, di un elemento mobile o di un importo forfettario, o all'applicazione di misure interne di compensazione di prezzi;

    - all'applicazione di misure all'esportazione.

    Articolo 2

    1. Per i prodotti di cui alle tabelle allegate al presente protocollo i dazi di base sono: a) per la Comunità nella sua composizione originaria : i dazi effettivamente applicati il 1º gennaio 1972;

    b) per la Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito: i) per quanto riguarda i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69: - per l'Irlanda, da un lato,

    - per la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non coperti dalla convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio:

    i dazi doganali di cui all'articolo 47 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati» stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ; tali dazi di base sono notificati al Comitato misto in tempo utile e comunque anteriormente alla prima riduzione prevista al paragrafo 2;

    ii) per quanto riguarda gli altri prodotti : i dazi effettivamente applicati il 1º gennaio 1972;

    c) per la Finlandia : i dazi che figurano alla tabella II, allegata al presente protocollo.

    2. La differenza tra i dazi di base così definiti ed i dazi applicabili il 1º luglio 1977 quali figurano nelle tabelle allegate al presente protocollo è gradualmente soppressa per scaglioni del 20 % effettuati rispettivamente:

    il 1º aprile 1973,

    il 1º gennaio 1974,

    il 1º gennaio 1975,

    il 1º gennaio 1976,

    il 1º luglio 1977.

    Nondimeno, se il dazio applicabile il 1º luglio 1977 è superiore al dazio di base, la differenza tra tali dazi è ridotta del 40 % il 1º gennaio 1974 ed è nuovamente ridotta per scaglioni del 20 % effettuati rispettivamente:

    il 1º gennaio 1975,

    il 1º gennaio 1976,

    il 1º luglio 1977.

    3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3 dell'accordo, e sotto riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati» stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i paragrafi 1 e 2 sono applicabili per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale del Regno Unito, arrotondando al quarto decimale per i seguenti prodotti: >PIC FILE= "T0000878">

    4. Per il prodotti di cui alle voci nn. 19.03, 22.06 e 35.01 B della tariffa doganale del Regno Unito, e ripresi alla tabella allegata al presente protocollo, il Regno Unito può differire fino al 1º luglio 1973 la prima delle riduzioni tariffarie di cui al paragrafo 2.

    Articolo 3

    1. Il presente protocollo si applica anche alle bevande alcoliche della sottovoce n. 22.09 C della tariffa doganale comune, non riprese alle tabelle I e II del detto protocollo. Le modalità di riduzione tariffaria applicabili a tali prodotti sono decise dal Comitato misto.

    Nel definire tali modalità, o successivamente, il Comitato misto decide l'eventuale inclusione nel presente protocollo di altri prodotti dei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura di Bruxelles che non formano oggetto di regolamentazioni agricole nelle Parti contraenti.

    2. In tale occasione il Comitato misto completa, se del caso, gli allegati II e III del protocollo n. 3.

    TABELLA I

    COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

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    TABELLA II

    FINLANDIA

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    PROTOCOLLO N. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    TITOLO I Definizione della nozione di «prodotti originari»

    Articolo 1

    Ai fini dell'applicazione dell'accordo e senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente protocollo sono considerati: 1. come prodotti originari della Comunità: a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità,

    b) i prodotti ottenuti nella Comunità e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Finlandia;

    2. come prodotti originari della Finlandia: a) i prodotti totalmente ottenuti in Finlandia,

    b) i prodotti ottenuti in Finlandia e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente protocollo, sono originari della Comunità.

    I prodotti, di cui all'elenco C, sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo.

    Articolo 2

    1. Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o la Finlandia, da un lato, l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera, dall'altro, nonché tra ciascuno di questi cinque paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti: A. come prodotti originari della Comunità, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 che dopo essere stati esportati dalla Comunità non abbiano subito in uno qualsiasi dei cinque paesi suddetti lavorazioni o trasformazioni, ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell'uno o dell'altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) o paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo che figurano negli accordi di cui sopra e a condizione che: a) siano stati utilizzati nelle lavorazioni o trasformazioni esclusivamente prodotti originari di uno dei cinque paesi summenzionati, ovvero prodotti originari della Comunità o della Finlandia;

    b) allorché negli elenchi A o B di cui all'articolo 5, una regola di percentuale limita la proporzione in valore di prodotti non originari suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni, che il plus-valore sia stato ottenuto nell'osservanza, in ciascuno dei paesi, delle regole di percentuale, nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti, senza possibilità di cumulo da un paese all'altro;

    B. come prodotti originari della Finlandia, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 che dopo essere stati esportati dalla Finlandia, non abbiano subito poi in uno qualsiasi dei cinque paesi suddetti o nella Comunità lavorazioni o trasformazioni, ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari di uno dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) o paragrafo 2, lettera b) del presente protocollo, che figurano negli accordi di cui sopra, a condizione che: a) siano stati utilizzati nelle lavorazioni o trasformazioni esclusivamente prodotti originari di uno dei cinque paesi summenzionati, ovvero prodotti originari della Comunità o della Finlandia;

    b) allorché negli elenchi A o B di cui all'articolo 5 è fissata una regola di percentuale che limita la proporzione in valore di prodotti non originari, suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni, il plus-valore sia stato ottenuto nell'osservanza, in ciascuno dei paesi, delle regole di percentuale, nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti, senza possibilità di cumulo da un paese all'altro.

    2. Per l'applicazione del paragrafo 1, punto A, lettera a) e punto B, lettera a), l'utilizzazione di prodotti diversi da quelli contemplati da detto paragrafo in una proporzione non superiore complessivamente al 5 % del valore dei prodotti ottenuti importati in Finlandia o nella Comunità non incide sulla determinazione dell'origine di questi ultimi, purché i suddetti prodotti utilizzati non abbiano tolto il carattere originario ai prodotti inizialmente esportati dalla Comunità o dalla Finlandia, se vi siano stati incorporati.

    3. Nei casi di cui al paragrafo 1, punto A, lettera b), punto B, lettera b) e al paragrafo 2, non devono essere stati incorporati prodotti non originari che siano stati oggetto soltanto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

    Articolo 3

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 e purché siano comunque soddisfatte tutte le condizioni previste da tale articolo, i prodotti ottenuti rimangono originari rispettivamente della Comunità o della Finlandia solo se il valore dei prodotti messi in opera, originari della Comunità o della Finlandia rappresenta la percentuale prevalente del valore dei prodotti ottenuti. Negli altri casi questi ultimi prodotti sono considerati come prodotti originari del paese in cui il plus-valore realizzato rappresenta la maggiore percentuale del loro valore.

    Articolo 4

    Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), sono considerati «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Finlandia: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

    b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

    c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

    d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;

    e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

    f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

    g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

    h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;

    i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

    j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

    Articolo 5

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, ad eccezione, tuttavia, di quelle comprese nell'elenco A, alle quali si applicano le disposizioni particolari a questo elenco;

    b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B.

    Per sezioni, capitoli e voci tariffarie s'intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

    2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale dell'elenco A e dell'elenco B limita il valore dei prodotti messi in opera, suscettibili di essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, che abbiano o meno cambiato voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, trasformazioni o del montaggio - entro i limiti e le condizioni previste nei singoli elenchi - non può superare rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente, se i tassi sono identici nelle due liste, a questo tasso comune o, se sono differenti, al più elevato dei due.

    3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

    b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

    c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

    ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc. e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

    d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;

    e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Finlandia;

    f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;

    g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

    h) la macellazione degli animali.

    Articolo 6

    1. Quando gli elenchi A e B, di cui all'articolo 5, dispongono che le merci ottenute nella Comunità o in Finlandia ne sono considerate esclusivamente originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono: - da un lato,

    per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione : il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

    per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione;

    - dall'altro,

    il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

    Il presente articolo vale anche per l'applicazione degli articoli 2 e 3.

    2. In caso di applicazione degli articoli 2 e 3 s'intende per plus-valore acquisito la differenza tra il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione del paese interessato, o della Comunità, da un lato, e il valore in dogana di tutti i prodotti importati o messi in opera in tale paese o nella Comunità, dall'altro.

    Articolo 7

    Il trasporto dei prodotti originari della Finlandia o della Comunità in una sola spedizione può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Finlandia, dell'Austria, dell'Islanda, del Portogallo, della Svezia o della Svizzera, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello stato di transito o di deposito, non vi siano immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano, all'occorrenza, subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la conservazione come tali.

    TITOLO II Metodi di cooperazione amministrativa

    Articolo 8

    1. I prodotti originari ai sensi dell'articolo 1 del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella Comunità o in Finlandia al beneficio delle disposizioni dell'accordo, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.SF.1 il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo e che è rilasciato dalle autorità doganali della Finlandia o degli Stati membri della Comunità.

    2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3, si fa uso dei certificati di circolazione delle merci A.W.1, il cui modello figura all'allegato VI del presente protocollo e che sono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui tali merci hanno sostato prima di essere riesportate senza aver subito lavorazioni o trasformazioni, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.

    3. Per consentire alle autorità doganali di verificare le condizioni in cui le merci hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati, allorché non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tali quali, sui certificati di circolazione rilasciati in precedenza e presentati all'importazione di tali merci deve essere apposta dalle suddette autorità, su richiesta del detentore delle merci stesse, la relativa annotazione, all'atto dell'importazione e successivamente ogni sei mesi.

    4. Le autorità doganali della Finlandia o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino nel territorio della Finlandia o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello riportato nell'allegato VI del presente protocollo.

    5. Quando nel presente protocollo ricorrono le espressioni «certificato di circolazione delle merci» o «certificati di circolazione delle merci», e non viene precisato che si tratta del modello contemplato al paragrafo 1, o del modello contemplato al paragrafo 2, le relative disposizioni si applicano indifferentemente ad ambedue le categorie di certificati.

    Articolo 9

    Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore, redatta sull'apposito modulo.

    Articolo 10

    1. Il certificato di circolazione delle merci è rilasciato dalle autorità doganali dello stato esportatore, al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

    In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione, in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato.

    Il certificato di circolazione delle merci può essere rilasciato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto nell'accordo.

    2. I certificati di circolazione delle merci, compilati nei modi di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 4 devono contenere gli estremi del o dei certificati di circolazione delle merci rilasciati in precedenza e in base al quale o ai quali essi sono stati rilasciati.

    3. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui al paragrafo 2, in base ai quali sono rilasciati dei nuovi certificati, devono essere conservate per la durata di almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione.

    Articolo 11

    1. Il certificato di circolazione delle merci deve essere presentato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui sono presentate le merci.

    2. I certificati di circolazione delle merci, presentati alle autorità doganali dello stato importatore dopo lo spirare del termine previsto al paragrafo 1, possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

    A parte tali casi, le autorità doganali dello stato importatore possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

    3. I certificati di circolazione delle merci muniti o no di annotazioni nei modi stabiliti nell'articolo 8, paragrafo 3 sono conservati dalle autorità doganali dello stato d'importazione conformemente alle regole vigenti in tale stato.

    Articolo 12

    Il certificato di circolazione delle merci è compilato, a seconda del caso, su un modulo di cui un modello figura all'allegato V e VI del presente protocollo. Esso è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo o in lingua svedese, in conformità delle disposizioni di diritto interno dello stato esportatore. Se esso è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

    Il certificato deve avere il formato di mm 210 X 297 ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di gr 25 il m2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

    Gli Stati membri della Comunità e la Finlandia possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

    Articolo 13

    Il certificato di circolazione delle merci è presentato alle autorità doganali dello stato d'importazione, secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

    Articolo 14

    1. La Comunità e la Finlandia ammettono, in quanto prodotti originari, al beneficio delle disposizioni dell'accordo, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

    2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

    3. L'unità di conto (u.c.) ha il valore di 0,88867088 gr di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le Parti contraenti si metteranno in contatto, a livello del Comitato misto, per ridefinire il valore in oro.

    Articolo 15

    1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Finlandia per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 2 e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Finlandia o nella Comunità, beneficiano, all'importazione in quest'ultimi, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino alle condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Finlandia e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova: a) che un esportatore ha spedito tali merci dal territorio della Comunità o della Finlandia nel Paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;

    b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Finlandia o nella Comunità;

    c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Finlandia o nella Comunità, nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

    d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione in tale esposizione.

    2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

    3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

    Articolo 16

    Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri della Comunità e la Finlandia si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati di circolazione delle merci compresi quelli rilasciati sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4.

    Il Comitato misto è autorizzato a prendere le decisioni necessarie affinché i metodi di cooperazione amministrativa possano essere applicati in tempo utile nella Comunità e in Finlandia.

    Articolo 17

    Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci che permetta di far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

    TITOLO III Disposizioni finali

    Articolo 18

    La Comunità e la Finlandia adottano ogni misura necessaria affinché i certificati di circolazione delle merci possano essere presentati, in conformità dell'articolo 13 del presente protocollo, a partire dal 1º aprile 1973.

    Articolo 19

    La Comunità e la Finlandia adottano, per quanto le riguarda, le misure relative all'esecuzione del presente protocollo.

    Articolo 20

    Le note esplicative, gli elenchi A, B e C, i modelli del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo.

    Articolo 21

    Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I e che, alla data del 1º aprile 1973, si trovino in viaggio o che nella Comunità o in Finlandia, si trovino in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo purché, nel termine di quattro mesi a decorrere da tale data, vengano presentati alle autorità doganali dello stato di importazione un certificato di circolazione delle merci redatto a posteriori dalle competenti autorità dello Stato di esportazione, nonché i documenti che comprovino le condizioni di trasporto.

    Articolo 22

    Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie perché il rilascio dei certificati di circolazione delle merci, che le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Finlandia sono abilitate a rilasciare in applicazione degli accordi di cui all'articolo 2, venga effettuato nei modi previsti da tali accordi. Esse si impegnano altresì ad assicurare la cooperazione amministrativa necessaria a tal fine, in particolare per quanto riguarda i controlli sul viaggio e sulla sosta delle merci scambiate nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2.

    Articolo 23

    1. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, i prodotti messi in opera, non originari della Comunità, della Finlandia o dei paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma, a partire dalla data in cui il dazio applicabile ai prodotti originari della stessa specie è stato portato nella Comunità e in Finlandia al 40 % del dazio di base.

    2. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali della Danimarca, della Norvegia o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinché le merci possano beneficiare in Finlandia delle disposizioni tariffarie in vigore in Finlandia e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Danimarca, in Norvegia o nel Regno Unito non possono fare oggetto, in questi tre paesi, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del presente protocollo.

    3. Senza pregiudizio dell'articolo 1, del protocollo n. 2, quando le autorità doganali finlandesi rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinché le merci possano beneficiare in Danimarca, in Norvegia o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi tre paesi e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1 dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Finlandia non possono essere oggetto, in Finlandia, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi in qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del presente protocollo.

    4. L'espressione «dazi doganali» utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti comprende anche le tasse di effetto equivalente a dazi doganali.

    Articolo 24

    1. Dai certificati di circolazione delle merci si fa, eventualmente, risultare che i prodotti ai quali essi si riferiscono hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni ulteriore trasformazione esclusivamente in Finlandia o in Danimarca, in Norvegia, nel Regno Unito o nei cinque altri paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo, fino alla data a decorrere dalla quale il dazio doganale applicabile ai detti prodotti sarà stato soppresso tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda, da un lato, e la Finlandia, dall'altro.

    2. Negli altri casi, in detti certificati si indica eventualmente il plus-valore acquisito in ciascuno dei territori seguenti: - la Comunità nella sua composizione originaria,

    - l'Irlanda,

    - la Danimarca, la Norvegia, il Regno Unito,

    - la Finlandia,

    - ciascuno dei cinque paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

    Articolo 25

    1. All'importazione in Finlandia o in Danimarca, in Norvegia o nel Regno Unito possono fruire delle disposizioni tariffarie in vigore in Finlandia o in questi tre paesi e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo soltanto i prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci, dal quale risulta che essi hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni complemento di trasformazione esclusivamente in Finlandia o nei tre paesi sopra menzionati o nei cinque altri paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

    2. Nei casi diversi da quelli contemplati nel paragrafo 1, la Finlandia, da un lato, e la Comunità, dall'altro, possono adottare disposizioni transitorie al fine di non far riscuotere i dazi previsti nell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo, sul valore corrispondente a quello dei prodotti originari della Finlandia o della Comunità, che sono stati messi in opera per ottenere altri prodotti conformi alle condizioni previste nel presente protocollo e che sono in seguito importati in Finlandia o nella Comunità.

    Articolo 26

    Le Parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di concludere degli accordi con l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera atti a garantire l'applicazione del presente protocollo.

    Articolo 27

    1. Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, del presente protocollo, ogni prodotto originario di uno dei cinque paesi, di cui al detto articolo, è trattato come prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui - per tale prodotto e nei riguardi di tale Paese - la Finlandia applica il dazio paesi terzi o una corrispondente misura di salvaguardia in forza delle disposizioni che regolano gli scambi tra la Finlandia e i cinque paesi di cui all'articolo precitato.

    2. Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto B, del presente protocollo ogni prodotto originario di uno dei cinque Paesi, di cui al detto articolo, è trattato come prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui - per tale prodotto e nei riguardi di tale paese - la Comunità applica il dazio paesi terzi in forza dell'accordo da essa concluso con detto paese.

    Articolo 28

    Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del titolo I, articolo 5, paragrafo 3, del titolo II, del titolo III, articoli 23,24 e 25 nonché degli allegati I, II, III, V e VI del presente protocollo. Il Comitato misto, in particolare, è autorizzato ad adottare le misure necessarie per adeguarle alle esigenze proprie a determinate merci o a determinati modi di trasporto.

    ALLEGATO I

    NOTE ESPLICATIVE

    Nota 1 - ad articolo 1

    L'espressione «la Comunità» o «la Finlandia» comprende anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Finlandia.

    Le navi operanti in altomare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale esse appartengono purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5.

    Nota 2 - ad articolo 1, 2 e 3

    Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Finlandia o di uno dei paesi di cui all'articolo 2 non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

    Nota 3 - ad articoli 2 e 5

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera b) e punto B, lettera b), la regola di percentuale deve essere rispettata facendo riferimento, per il plus-valore acquisito, alle disposizioni particolari previste negli elenchi A e B. Detta regola costituisce quindi, nei casi in cui il prodotto ottenuto figura nell'elenco A, un criterio aggiuntivo a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Del pari, il divieto di cumulare le percentuali previste negli elenchi A e B per uno stesso prodotto ottenuto sono applicabili nei singoli paesi per il plus-valore acquisito.

    Nota 4 - ad articolo 1, 2 e 3

    Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d'utilizzazione con carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

    Nota 5 - ad articolo 4, lettera f)

    L'espressione «loro navi» si applica soltanto nei confronti delle navi: - che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Finlandia;

    - che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Finlandia;

    - che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri della Comunità e della Finlandia, o ad una società con sede principale in uno di tali Stati, di cui il o i gerenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della Comunità e della Finlandia, e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali stati, enti pubblici o a cittadini di tali stati;

    - il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini degli Stati membri della Comunità e della Finlandia;

    - e il cui equipaggio è composto, nella proporzione del 75 % almeno, da cittadini degli Stati membri della Comunità e della Finlandia.

    Nota 6 - ad articolo 6

    Per «prezzo franco fabbrica» s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera.

    Per «valore in dogana» si intende quello definito nella Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

    Nota 7 - ad articolo 8

    Le autorità doganali che effettuano l'annotazione sui certificati di circolazione delle merci, secondo le modalità previste all'articolo 8, paragrafo 3, hanno la facoltà di procedere alle verifiche delle merci conformemente alla regolamentazione in vigore nello stato interessato.

    Nota 8 - ad articolo 10

    Quando un certificato di circolazione delle merci si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro della Comunità o dalla Finlandia e riesportati tal quali, i nuovi certificati rilasciati dallo stato di riesportazione devono obbligatoriamente, fatto salvo l'articolo 24, indicare lo Stato nel quale è stato rilasciato il certificato di circolazione originario. Dai nuovi certificati deve ugualmente risultare, allorché si tratta di merci non poste in deposito doganale, che le annotazioni previste all'articolo 8, paragrafo 3, sono state regolarmente effettuate.

    Nota 9 - ad articoli 16 e 22

    Quando un certificato di circolazione delle merci è stato rilasciato secondo le condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 2 o 4, e si riferisce a merci riesportate tal quali, le autorità doganali del paese di destinazione devono poter ottenere, nell'ambito della cooperazione amministrativa, le copie conformi del certificato o dei certificati rilasciati anteriormente e riguardanti dette merci.

    Nota 10 - ad articoli 23 e 25

    Per «disposizioni tariffarie in vigore» si intende il dazio applicato il 1º gennaio 1973 in Danimarca, in Norvegia, nel Regno Unito o in Finlandia ai prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1 o quello che secondo l'accordo sarà successivamente applicato a tali prodotti quando il dazio sarà meno elevato di quello applicato agli altri prodotti originari della Comunità o della Finlandia.

    Nota 11 - ad articolo 23

    Per «restituzione dei dazi doganali od esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma» si intende ogni disposizione concernente il rimborso o la non riscossione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a prodotti messi in opera, sempreché tale disposizione accordi, espressamente o di fatto, questo rimborso o non riscossione quando le merci ottenute da tali prodotti sono esportate, ma non quando le stesse sono destinate al consumo interno.

    Nota 12 - ad articoli 24 e 25

    L'articolo 24, paragrafo 1 e l'articolo 25, paragrafo 1 devono intendersi in particolare nel senso che non è stata fatta applicazione: - né delle disposizioni dell'ultima frase dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per i prodotti della Comunità nella sua composizione originaria e d'Irlanda, messi in opera in Finlandia;

    - né eventualmente delle disposizioni, corrispondenti a questa frase, che figurano negli accordi di cui all'articolo 2 per i prodotti della Comunità nella sua composizione originaria e d'Irlanda, messi in opera in ciascuno dei cinque paesi.

    Nota 13 - ad articolo 25

    Quando dei prodotti originari non conformi ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, sono importati in Danimarca, in Norvegia o nel Regno Unito, il dazio che serve di base per le riduzioni tariffarie previste nell'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo è quello effettivamente applicato il 1º gennaio 1972 dal paese importatore nei confronti dei paesi terzi.

    ALLEGATO II

    ELENCO A

    Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni

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    ALLEGATO III

    ELENCO B

    Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che ne sono oggetto

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    ALLEGATO IV

    ELENCO C

    Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo

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    ALLEGATO V

    ACCORDO CEE - FINLANDIA

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    ACCORDO CEE - FINLANDIA

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    ALLEGATO VI

    ACCORDO CEE - FINLANDIA

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    ACCORDO CEE - FINLANDIA

    >PIC FILE= "T0000932"> DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

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    PROTOCOLLO N. 4 relativo a talune disposizioni particolari concernenti l'Irlanda

    In deroga all'articolo 13 dell'accordo sono applicabili nei confronti della Finlandia, le misure previste ai paragrafi 1 e 2 del protocollo n. 6 e all'articolo 1 del protocollo n. 7 dell'«Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati», stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, concernente rispettivamente talune restrizioni quantitative che riguardano l'Irlanda e l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda.

    PROTOCOLLO N. 5 relativo alle restrizioni quantitative che la Finlandia può mantenere

    1. In deroga all'articolo 13 dell'accordo, la Finlandia può mantenere delle restrizioni quantitative sui seguenti prodotti: >PIC FILE= "T0000934">

    2. Le restrizioni quantitative che la Finlandia può mantenere conformemente al paragrafo 1 del presente protocollo sono applicate in modo da offrire agli esportatori della Comunità la possibilità per i prodotti di cui al paragrafo 1, di entrare in concorrenza, per una congrua parte del mercato finlandese, con altri fornitori a condizioni uguali ed eque tenuto conto del normale sviluppo degli scambi.

    PROTOCOLLO N. 6 relativo alle disposizioni concernenti i pagamenti ed i crediti commerciali

    1. In deroga all'articolo 19 dell'accordo, la Finlandia può mantenere, fintanto che resti in vigore la decisione del Consiglio dell'OECD del 23 luglio 1968 o ogni nuova decisione avente lo stesso oggetto, le restrizioni concernenti: - i crediti all'importazione direttamente connessi a transazioni commerciali, di durata superiore a sei mesi, accordati da non residenti a residenti;

    - i crediti direttamente connessi a transazioni commerciali, accordati da istituti di credito finlandesi a non residenti.

    2. Tali deroghe formano oggetto di consultazioni in sede di Comitato misto, in particolare se ne risultano delle difficoltà negli scambi.

    ATTO FINALE

    I rappresentanti

    DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    E DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    riuniti a Bruxelles il

    per la firma dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia,

    hanno, al momento della firma di questo accordo,

    preso atto delle seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto: 1. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23, paragrafo 1 dell'accordo,

    2. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo,

    3. Dichiarazione della Comunità economica europea concernente le disposizioni transitorie.

    Udfærdiget i Bruxelles, den femte oktober nitten hundrede treoghalvfjerds

    Geschehen zu Brüssel am fünften Oktober neunzehnhundertdreiundsiebzig

    Done at Brussels, this fifth day of October in the year one thousand nine hundred and seventy-three

    Fait à Bruxelles, le cinq octobre mil neuf cent soixante-treize

    Fatto a Bruxelles, addì cinque ottobre millenovecentosettantatré

    Gedaan te Brussel, de vijfde oktober negentienhonderd drieënzeventig

    Tehty Brysselissä lokakuun viidentenä päivänä tuhatyhdeksänsataa seitsemänkymmentäkolme På Rådet for de europæiske Fællesskabers vegne

    Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

    In the name of the Council of the European Communities

    Au nom du Conseil des Communautés européennes

    A nome del Consiglio delle Comunità europee

    Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0000935">

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    DICHIARAZIONI

    Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23, paragrafo 1 dell'accordo

    La Comunità economica europea dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo che incombe alle Parti contraenti, essa valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme degli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

    Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo

    La Comunità economica europea dichiara che l'applicazione delle misure che essa potrebbe adottare in virtù degli articoli 23, 24, 25 e 26 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità dell'articolo 27, ovvero in virtù dell'articolo 28, potrà essere, in virtù delle sue norme proprie, limitata ad una delle sue regioni.

    Dichiarazione della Comunità economica europea concernente le disposizioni transitorie

    La Comunità economica europea ha ritenuto di proporre ai paesi dell'associazione europea di libero scambio, non candidati all'adesione, la conclusione di accordi di libero scambio nel settore industriale al fine di evitare, nella misura del possibile, che vengano create nuove barriere agli scambi intraeuropei, dopo l'adesione di tre paesi membri dell'associazione europea di libero scambio alla Comunità economica europea, alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e alla Comunità europea dell'energia atomica. Essa ha così voluto assicurare, nei limiti del possibile, una sincronizzazione delle misure transitorie degli accordi con i paesi non candidati con quelle adottate in materia doganale in vista dell'adesione dei futuri paesi membri.

    Tuttavia, il momento in cui intervengono queste varie trasformazioni dei rapporti economici nell'Europa occidentale coincide con un periodo difficile di ristrutturazione in differenti settori industriali, e in particolare quello della carta. La Comunità ha dovuto pertanto insistere, per motivi economici e sociali imperiosi, sull'adozione di misure precauzionali specificatamente in questo settore, misure che si traducono fra l'altro in un periodo più lungo di disarmo doganale dello stesso ordine di quello che ha preceduto l'istituzione del mercato comune nella Comunità.

    La Comunità si rende conto che il settore della carta riveste importanza vitale per la Finlandia e che lo sviluppo economico di questo paese dipende strettamente dalla valorizzazione dei prodotti forestali e dei loro derivati. Se le circostanze non le permettono di prevedere anche per questi prodotti una transizione più rapida verso il regime finale di libero scambio, essa tiene tuttavia ad assicurare le autorità finlandesi che nell'applicazione delle disposizioni dell'accordo terrà presente la grande importanza che riveste per l'economia finlandese il commercio di tali prodotti:

    La Comunità si augura che la mutua comprensione ed i contatti regolari in sede di Comitato misto possano permettere uno svolgimento regolare, senza scosse, né perturbazioni, del periodo transitorio previsto nell'accordo per questo settore particolarmente sensibile, la cui situazione sembra doversi migliorare a termine, ma che nei prossimi anni attraverserà un periodo molto delicato. Per parte sua, la Comunità farà tutto il possibile affinché tale periodo sia caratterizzato da una fiduciosa collaborazione che permetta di trarre profitto da un progressivo miglioramento della situazione, evitando sconvolgimenti, per l'una o l'altra parte.

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