Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E305

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
    TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
    CAPO 3 - GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
    SEZIONE 2 - IL COMITATO DELLE REGIONI
    Articolo 305 (ex articolo 263, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 178–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_305/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/178


    Articolo 305

    (ex articolo 263, secondo, terzo e quarto comma, del TCE)

    Il numero dei membri del Comitato delle regioni non può essere superiore a trecentocinquanta.

    Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.

    I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta l'elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui all'articolo 300, paragrafo 3 in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.


    Top