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Document 12016E212

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE QUINTA - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
TITOLO III - COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO
CAPO 2 - COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI
Articolo 212 (ex articolo 181 A del TCE)

GU C 202 del 7.6.2016, p. 142–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_212/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/142


Articolo 212

(ex articolo 181 A del TCE)

1.   Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, in particolare quelle degli articoli da 208 a 211, l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.

3.   Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.


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