Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E147

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
    TITOLO IX - OCCUPAZIONE
    Articolo 147 (ex articolo 127 del TCE)

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 112–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_147/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/112


    Articolo 147

    (ex articolo 127 del TCE)

    1.   L'Unione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.

    2.   Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.


    Top