Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E138

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
    TITOLO VIII - POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
    CAPO 4 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO
    Articolo 138 (ex articolo 111, paragrafo 4, del TCE)

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 107–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_138/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/107


    Articolo 138

    (ex articolo 111, paragrafo 4, del TCE)

    1.   Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

    2.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

    3.   Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).


    Top