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Document 12016E084
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART THREE - UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS#TITLE V - AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE#CHAPTER 4 - JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS#Article 84
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
TITOLO V - SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
CAPO 4 - COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Articolo 84
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
TITOLO V - SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
CAPO 4 - COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Articolo 84
GU C 202 del 7.6.2016, p. 81–81
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/81 |
Articolo 84
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.