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Document 12016E084

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
    TITOLO V - SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
    CAPO 4 - COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
    Articolo 84

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 81–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_84/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/81


    Articolo 84

    Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.


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