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Document 12016E051

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
    TITOLO IV - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
    CAPO 2 - IL DIRITTO DI STABILIMENTO
    Articolo 51 (ex articolo 45 del TCE)

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_51/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/68


    Articolo 51

    (ex articolo 45 del TCE)

    Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

    Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.


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