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Document 12016E/PRO/24

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PROTOCOLLO (N. 24) SULL'ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 304–305 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/pro_24/oj

       

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/304


    PROTOCOLLO (N. 24)

    SULL'ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

    CONSIDERANDO che, in base all'articolo 6, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;

    CONSIDERANDO che, in base all'articolo 6, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;

    CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del trattato sull'Unione europea da parte dell'Unione;

    CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, per domandare di diventare membri dell'Unione tutti gli Stati europei devono rispettare i valori sanciti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea;

    TENENDO PRESENTE che l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea instaura un meccanismo per la sospensione di taluni diritti in caso di una violazione grave e persistente di tali valori da parte di uno Stato membro;

    RAMMENTANDO che ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell'Unione, gode di uno status e di una tutela speciali che sono garantiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni della parte seconda del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    TENENDO PRESENTE che i trattati istituiscono uno spazio senza frontiere interne e conferiscono ad ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

    INTENZIONATE ad evitare che l'istituto dell'asilo sia travisato per conseguire finalità diverse da quelle cui tende;

    CONSIDERANDO che il presente protocollo rispetta la finalità e gli obiettivi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,

    HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

    Articolo unico

    Gli Stati membri dell'Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo. Pertanto, la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:

    a)

    se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, avvalendosi dell'articolo 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti da detta Convenzione;

    b)

    se è stata avviata la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e finché il Consiglio o, se del caso, il Consiglio europeo non prende una decisione al riguardo, nei confronti dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino;

    c)

    se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino ovvero se il Consiglio europeo ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 di detto trattato riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino;

    d)

    se uno Stato membro così decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro Stato membro; in tal caso il Consiglio ne è immediatamente informato; la domanda è esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata senza che ciò pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro.


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