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Document 12016A084
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 7 - Safeguards#Article 84
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 7 - Controllo di sicurezza
Articolo 84
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 7 - Controllo di sicurezza
Articolo 84
GU C 203 del 7.6.2016, p. 34–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_84/oj
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/34 |
Articolo 84
Nell'esercizio del controllo non si fanno discriminazioni in base alla destinazione data ai minerali, alle materie grezze e alle materie fissili speciali.
Il settore di competenza, le modalità del controllo e i poteri degli organi incaricati del controllo sono limitati all'attuazione degli scopi definiti nel presente capo.
Il controllo non può estendersi alle materie destinate alle necessità della difesa che sono in corso di speciale elaborazione per tali necessità ovvero che dopo tale elaborazione sono, conformemente a un piano operativo, collocate o costituite in scorta in uno stabilimento militare.