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Document 12016A017

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 2 - Diffusione delle cognizioni
Sezione 2 - Altre cognizioni
c)Concessione di licenze d'uso con procedimento arbitrale o d'ufficio -
Articolo 17

GU C 203 del 7.6.2016, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_17/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/12


Articolo 17

1.   In mancanza di accordo per trattativa privata, possono essere concesse licenze d'uso non esclusivo, con procedimento arbitrale o d'ufficio, alle condizioni definite dagli articoli da 18 a 23 inclusi:

a)

alla Comunità o alle imprese comuni cui tale diritto è attribuito in virtù dell'articolo 48, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli di utilità che proteggano invenzioni direttamente connesse con ricerche nucleari, sempreché la concessione di tali licenze sia necessaria al proseguimento delle loro proprie ricerche o indispensabile al funzionamento dei loro impianti.

A richiesta della Commissione, le licenze d'uso comprendono la facoltà di autorizzare terzi a utilizzare l'invenzione, nella misura in cui questi ultimi eseguono lavori o commesse per conto della Comunità o delle imprese comuni;

b)

a persone o imprese che ne abbiano fatto richiesta alla Commissione, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli d'utilità che proteggono una invenzione direttamente connessa ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità, sempreché siano osservate tutte le seguenti condizioni:

i)

sia trascorso un termine di almeno quattro anni dal deposito della domanda di brevetto, salvo che non si tratti di una invenzione relativa ad oggetto specificatamente nucleare;

ii)

non siano coperti, per quanto riguarda tale invenzione, i bisogni determinati dallo sviluppo dell'energia nucleare su territori di uno Stato membro ove un'invenzione è protetta, in base al concetto che di tale sviluppo si fa la Commissione;

iii)

non sia stato ottemperato da parte del titolare all'invito di soddisfare, direttamente o per il tramite dei suoi concessionari, a tali bisogni;

iv)

sia possibile, da parte delle persone o imprese beneficiarie, soddisfare effettivamente a questi bisogni mediante lo sfruttamento dell'invenzione.

In mancanza di preventiva richiesta della Commissione, gli Stati membri non possono adottare, per questi stessi bisogni, alcuna misura coercitiva prevista dalla loro legislazione nazionale e che abbia per effetto di limitare la protezione accordata all'invenzione.

2.   La concessione di una licenza d'uso non esclusivo alle condizioni previste dal paragrafo precedente non può essere ottenuta quando il titolare faccia valere l'esistenza di un motivo legittimo e in particolare il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.

3.   La concessione di una licenza in applicazione del paragrafo 1 dà diritto a un indennizzo completo, il cui ammontare deve essere convenuto fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d'utilità e il beneficiario della licenza d'uso.

4.   Quanto stipulato dal presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale.


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