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Document 12016A017
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 2 - Dissemination of information#Section 2 - Other information#(c)Grant of licences by arbitration or under compulsory powers - #Article 17
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 2 - Diffusione delle cognizioni
Sezione 2 - Altre cognizioni
c)Concessione di licenze d'uso con procedimento arbitrale o d'ufficio -
Articolo 17
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 2 - Diffusione delle cognizioni
Sezione 2 - Altre cognizioni
c)Concessione di licenze d'uso con procedimento arbitrale o d'ufficio -
Articolo 17
GU C 203 del 7.6.2016, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_17/oj
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/12 |
Articolo 17
1. In mancanza di accordo per trattativa privata, possono essere concesse licenze d'uso non esclusivo, con procedimento arbitrale o d'ufficio, alle condizioni definite dagli articoli da 18 a 23 inclusi:
a) |
alla Comunità o alle imprese comuni cui tale diritto è attribuito in virtù dell'articolo 48, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli di utilità che proteggano invenzioni direttamente connesse con ricerche nucleari, sempreché la concessione di tali licenze sia necessaria al proseguimento delle loro proprie ricerche o indispensabile al funzionamento dei loro impianti. A richiesta della Commissione, le licenze d'uso comprendono la facoltà di autorizzare terzi a utilizzare l'invenzione, nella misura in cui questi ultimi eseguono lavori o commesse per conto della Comunità o delle imprese comuni; |
b) |
a persone o imprese che ne abbiano fatto richiesta alla Commissione, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli d'utilità che proteggono una invenzione direttamente connessa ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità, sempreché siano osservate tutte le seguenti condizioni:
In mancanza di preventiva richiesta della Commissione, gli Stati membri non possono adottare, per questi stessi bisogni, alcuna misura coercitiva prevista dalla loro legislazione nazionale e che abbia per effetto di limitare la protezione accordata all'invenzione. |
2. La concessione di una licenza d'uso non esclusivo alle condizioni previste dal paragrafo precedente non può essere ottenuta quando il titolare faccia valere l'esistenza di un motivo legittimo e in particolare il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.
3. La concessione di una licenza in applicazione del paragrafo 1 dà diritto a un indennizzo completo, il cui ammontare deve essere convenuto fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d'utilità e il beneficiario della licenza d'uso.
4. Quanto stipulato dal presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale.