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Document 12012P041

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
TITOLO V - CITTADINANZA
Articolo 41 - Diritto ad una buona amministrazione

GU C 326 del 26.10.2012, p. 403–404 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2012/art_41/oj

26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 326/391


CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

TITOLO V

CITTADINANZA

Articolo 41

Diritto ad una buona amministrazione

1.   Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2.   Tale diritto comprende in particolare:

a)

il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;

b)

il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;

c)

l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3.   Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell’Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4.   Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.


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