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Document 12012E270

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
    TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
    Capo 1 - Le istituzioni
    Sezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea
    Articolo 270
    (ex articolo 236 del TCE)

    GU C 326 del 26.10.2012, p. 164–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/art_270/oj

    26.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 326/1


    TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)

    PARTE SESTA

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

    CAPO 1

    LE ISTITUZIONI

    SEZIONE 5

    LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

    Articolo 270

    (ex articolo 236 del TCE)

    La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.


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