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Document 12012E212
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART FIVE - EXTERNAL ACTION BY THE UNION#TITLE III - COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES AND HUMANITARIAN AID#Chapter 2 - Economic, financial and technical cooperation with third countries#Article 212#(ex Article 181 TEC)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE QUINTA - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
TITOLO III - COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO
Capo 2 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi
Articolo 212
(ex articolo 181 A del TCE)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE QUINTA - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
TITOLO III - COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO
Capo 2 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi
Articolo 212
(ex articolo 181 A del TCE)
GU C 326 del 26.10.2012, p. 142–142
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/1 |
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)
PARTE QUINTA
AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
TITOLO III
COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO
CAPO 2
COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI
Articolo 212
(ex articolo 181 A del TCE)
1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, in particolare quelle degli articoli da 208 a 211, l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.
3. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.