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Document 12012E085

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
    TITOLO V - SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
    Capo 4 - Cooperazione giudiziaria in materia penale
    Articolo 85
    (ex articolo 31 del TUE)

    GU C 326 del 26.10.2012, p. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/art_85/oj

    26.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 326/1


    TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)

    PARTE TERZA

    POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE

    TITOLO V

    SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

    CAPO 4

    COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

    Articolo 85

    (ex articolo 31 del TUE)

    1.   Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.

    In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:

    a)

    l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

    b)

    il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);

    c)

    il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

    Tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.

    2.   Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 86, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.


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