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Document 12012E025
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART TWO - NON-DISCRIMINATION AND CITIZENSHIP OF THE UNION#Article 25#(ex Article 22 TEC)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SECONDA - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE
Articolo 25
(ex articolo 22 del TCE)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SECONDA - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE
Articolo 25
(ex articolo 22 del TCE)
GU C 326 del 26.10.2012, p. 58–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/1 |
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)
PARTE SECONDA
NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE
Articolo 25
(ex articolo 22 del TCE)
La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.
Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti elencati all'articolo 20, paragrafo 2. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.