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Document 12012E014
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART ONE - PRINCIPLES#TITLE II - PROVISIONS HAVING GENERAL APPLICATION#Article 14#(ex Article 16 TEC)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE PRIMA - PRINCIPI
TITOLO II - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo 14
(ex articolo 16 del TCE)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE PRIMA - PRINCIPI
TITOLO II - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo 14
(ex articolo 16 del TCE)
GU C 326 del 26.10.2012, p. 54–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/1 |
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)
PARTE PRIMA
PRINCIPI
TITOLO II
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo 14
(ex articolo 16 del TCE)
Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.