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Document 12006M028

    Trattato sull'Unione Europea (Versione consolidata)
    Titolo V - Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune
    Articolo 28

    GU C 321E del 29.12.2006, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2006/art_28/oj

    12006M028

    Trattato sull'Unione Europea (Versione consolidata) - Titolo V - Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune - Articolo 28

    Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0023 - 0023
    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0021 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0162 - versione consolidata


    Articolo 28

    1. Gli articoli 189, 190, da 196 a 199, 203, 204, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo.

    2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee.

    3. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

    Nei casi in cui non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.

    4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.

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