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Document 12006E262

Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte quinta - Le istituzioni della Comunità
TITOLO I - Disposizioni istituzionali
Capo 3 - Il Comitato economico e sociale
Articolo 262

GU C 321E del 29.12.2006, p. 159–160 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2006/art_262/oj

12006E262

Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte quinta - Le istituzioni della Comunità - TITOLO I - Disposizioni istituzionali - Capo 3 - Il Comitato economico e sociale - Articolo 262

Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0159 - 0160
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0137 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0284 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0069 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Articolo 262

Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.

Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

Il Comitato può essere consultato dal Parlamento europeo.

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