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Document 12006E227

    Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
    Parte quinta - Le istituzioni della Comunità
    TITOLO I - Disposizioni istituzionali
    Capo 1 - Le istituzioni
    Sezione 4 - La Corte di giustizia
    Articolo 227

    GU C 321E del 29.12.2006, p. 145–145 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2006/art_227/oj

    12006E227

    Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte quinta - Le istituzioni della Comunità - TITOLO I - Disposizioni istituzionali - Capo 1 - Le istituzioni - Sezione 4 - La Corte di giustizia - Articolo 227

    Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0145 - 0145
    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0125 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0271 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0061 - versione consolidata
    (trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


    Articolo 227

    Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato.

    Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del presente trattato, deve rivolgersi alla Commissione.

    La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

    Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.

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