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Document 12006E180

    Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
    Parte terza - Politiche della Comunità
    TITOLO XX - Cooperazione allo sviluppo
    Articolo 180

    GU C 321E del 29.12.2006, p. 126–126 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2006/art_180/oj

    12006E180

    Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte terza - Politiche della Comunità - TITOLO XX - Cooperazione allo sviluppo - Articolo 180

    Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0126 - 0126
    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0110 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0257 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0054 - versione consolidata


    Articolo 180

    1. La Comunità e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto comunitario.

    2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.

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