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Document 12006E180
Treaty establishing the European Community (consolidated version)#Part Three - Community policies#TITLE XX - Development cooperation#Article 180
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte terza - Politiche della Comunità
TITOLO XX - Cooperazione allo sviluppo
Articolo 180
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte terza - Politiche della Comunità
TITOLO XX - Cooperazione allo sviluppo
Articolo 180
GU C 321E del 29.12.2006, p. 126–126
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte terza - Politiche della Comunità - TITOLO XX - Cooperazione allo sviluppo - Articolo 180
Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0126 - 0126
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0110 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0257 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0054 - versione consolidata
Articolo 180 1. La Comunità e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto comunitario. 2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1. --------------------------------------------------