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Document 12006E046
Treaty establishing the European Community (consolidated version)#Part Three - Community policies#TITLE III - Free movement of persons, services and capital#Chapter 2 - Right of establishment#Article 46
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte terza - Politiche della Comunità
TITOLO III - Libera circolazione delle persone, dei ser vizi e dei capitali
Capo 2 - Il diritto di stabilimento
Articolo 46
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte terza - Politiche della Comunità
TITOLO III - Libera circolazione delle persone, dei ser vizi e dei capitali
Capo 2 - Il diritto di stabilimento
Articolo 46
GU C 321E del 29.12.2006, p. 61–61
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte terza - Politiche della Comunità - TITOLO III - Libera circolazione delle persone, dei ser vizi e dei capitali - Capo 2 - Il diritto di stabilimento - Articolo 46
Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0061 - 0061
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0054 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0196 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0022 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Articolo 46 1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. 2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni. --------------------------------------------------