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Document 12006E034
Treaty establishing the European Community (consolidated version)#Part Three - Community policies#TITLE II - Agriculture#Article 34
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte terza - Politiche della Comunità
TITOLO II - Agricoltura
Articolo 34
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte terza - Politiche della Comunità
TITOLO II - Agricoltura
Articolo 34
GU C 321E del 29.12.2006, p. 54–55
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte terza - Politiche della Comunità - TITOLO II - Agricoltura - Articolo 34
Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0054 - 0055
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0049 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0191 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0018 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Articolo 34 1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 33 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli. A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate: a) regole comuni in materia di concorrenza; b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato; c) un'organizzazione europea del mercato. 2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 33, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione. Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 33 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità. Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi. 3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia. --------------------------------------------------