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Document 12006E031

    Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
    Parte terza - Politiche della Comunità
    TITOLO I - Libera circolazione delle merci
    Capo 2 - Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri
    Articolo 31

    GU C 321E del 29.12.2006, p. 53–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2006/art_31/oj

    12006E031

    Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte terza - Politiche della Comunità - TITOLO I - Libera circolazione delle merci - Capo 2 - Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri - Articolo 31

    Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0053 - 0053
    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0047 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0189 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0017 - versione consolidata
    (trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


    Articolo 31

    1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

    Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

    2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

    3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.

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