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Document 12006E017
Treaty establishing the European Community (consolidated version)#Part Two - Citizenship of the Union#Article 17
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte seconda - Cittadinanza dell'Unione
Articolo 17
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte seconda - Cittadinanza dell'Unione
Articolo 17
GU C 321E del 29.12.2006, p. 49–49
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte seconda - Cittadinanza dell'Unione - Articolo 17
Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0049 - 0049
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0044 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0186 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0010 - versione consolidata
Articolo 17 1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima. 2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato. --------------------------------------------------