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Document 12003T027

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Parte quarta : Disposizioni temporanee - Titolo I : Misure transitorie - Articolo 27

GU L 236 del 23.9.2003, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2003/act_1/art_27/sign

12003T027

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Parte quarta : Disposizioni temporanee - Titolo I : Misure transitorie - Articolo 27

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0041 - 0041


Articolo 27

1. Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee [3], o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che la sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi.

2. Per l'anno 2004 l'imponibile IVA armonizzato e la base dell'RNL (reddito nazionale lordo), di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, di ciascun nuovo Stato membro sono pari a due terzi della base annua. Anche la base dell'RNL di ciascun nuovo Stato membro da considerare per il calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, è pari a due terzi della base annua.

3. Ai fini della determinazione dell'aliquota congelata per il 2004 di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, gli imponibili IVA ridotti dei nuovi Stati membri sono calcolati sulla base di due terzi dei loro imponibili IVA non ridotti e di due terzi del loro RNL.

[3] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

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