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Document 12002E276

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
    Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
    Titolo II: Disposizioni finanziarie
    Articolo 276
    Articolo 206 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
    Articolo 206 - Trattato CEE

    GU C 325 del 24.12.2002, p. 144–145 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_276/oj

    12002E276

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo II: Disposizioni finanziarie - Articolo 276 - Articolo 206 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 206 - Trattato CEE

    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0144 - 0145
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0291 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0073 - versione consolidata
    (trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

    Parte quinta: Le istituzioni della Comunità

    Titolo II: Disposizioni finanziarie

    Articolo 276

    Articolo 206 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 206 - Trattato CEE

    Articolo 276

    1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 275, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 248, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.

    2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.

    3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.

    La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.

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