EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12002E223

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 4: La Corte di giustizia
Articolo 223
Articolo 167 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 167 - Trattato CEE

GU C 325 del 24.12.2002, p. 123–123 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_223/oj

12002E223

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 4: La Corte di giustizia - Articolo 223 - Articolo 167 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 167 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0123 - 0123
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0270 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0060 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte quinta: Le istituzioni della Comunità

Titolo I: Disposizioni istituzionali

Capo 1: Le istituzioni

Sezione 4: La Corte di giustizia

Articolo 223

Articolo 167 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 167 - Trattato CEE

Articolo 223

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Top