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Document 12002E223
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Five: Institutions of the Community#Title I: Provisions governing the institutions#Chapter 1: The institutions#Section 4: The Court of Justice#Article 223#Article 167 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 167 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 4: La Corte di giustizia
Articolo 223
Articolo 167 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 167 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 4: La Corte di giustizia
Articolo 223
Articolo 167 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 167 - Trattato CEE
GU C 325 del 24.12.2002, p. 123–123
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 4: La Corte di giustizia - Articolo 223 - Articolo 167 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 167 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0123 - 0123
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0270 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0060 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte quinta: Le istituzioni della Comunità Titolo I: Disposizioni istituzionali Capo 1: Le istituzioni Sezione 4: La Corte di giustizia Articolo 223 Articolo 167 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 167 - Trattato CEE Articolo 223 I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati. La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.