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Document 12002E192

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 1: Il Parlamento europeo
Articolo 190
Articolo 138 B - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

GU C 325 del 24.12.2002, p. 115–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_192/oj

12002E192

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 1: Il Parlamento europeo - Articolo 190 - Articolo 138 B - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0115 - 0115
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0261 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0056 - versione consolidata


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte quinta: Le istituzioni della Comunità

Titolo I: Disposizioni istituzionali

Capo 1: Le istituzioni

Sezione 1: Il Parlamento europeo

Articolo 190

Articolo 138 B - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 192

Nella misura prevista dal presente trattato, il Parlamento europeo partecipa al processo per l'adozione degli atti comunitari, esercitando le sue funzioni nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 251 e 252, nonché formulando pareri conformi o pareri consultivi.

A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto della Comunità ai fini dell'attuazione del presente trattato.

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