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Document 12002E191
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Five: Institutions of the Community#Title I: Provisions governing the institutions#Chapter 1: The institutions#Section 1: The European Parliament#Article 191#Article 138a - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 1: Il Parlamento europeo
Articolo 191
Articolo 138 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 1: Il Parlamento europeo
Articolo 191
Articolo 138 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
GU C 325 del 24.12.2002, p. 114–115
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 1: Il Parlamento europeo - Articolo 191 - Articolo 138 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0114 - 0115
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0261 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0056 - versione consolidata
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte quinta: Le istituzioni della Comunità Titolo I: Disposizioni istituzionali Capo 1: Le istituzioni Sezione 1: Il Parlamento europeo Articolo 191 Articolo 138 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 191 I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento.