Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12002E191

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
    Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
    Titolo I: Disposizioni istituzionali
    Capo 1: Le istituzioni
    Sezione 1: Il Parlamento europeo
    Articolo 191
    Articolo 138 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    GU C 325 del 24.12.2002, p. 114–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_191/oj

    12002E191

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 1: Il Parlamento europeo - Articolo 191 - Articolo 138 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -

    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0114 - 0115
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0261 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0056 - versione consolidata


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

    Parte quinta: Le istituzioni della Comunità

    Titolo I: Disposizioni istituzionali

    Capo 1: Le istituzioni

    Sezione 1: Il Parlamento europeo

    Articolo 191

    Articolo 138 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 191

    I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

    Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

    Top