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Document 12002E179
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Three: Community policies#Title XX: Development cooperation#Article 179#Article 130w - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo XX: Cooperazione allo sviluppo
Articolo 179
Articolo 130 W - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo XX: Cooperazione allo sviluppo
Articolo 179
Articolo 130 W - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
GU C 325 del 24.12.2002, p. 110–110
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XX: Cooperazione allo sviluppo - Articolo 179 - Articolo 130 W - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0110 - 0110
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0257 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0053 - versione consolidata
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte terza: Politiche della Comunità Titolo XX: Cooperazione allo sviluppo Articolo 179 Articolo 130 W - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 179 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 177. Tali misure possono assumere la forma di programmi pluriennali. 2. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1. 3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nell'ambito della convenzione ACP-CE.