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Document 12002E116
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Three: Community policies#Title VII: Economic and monetary policy#Chapter 4: Transitional provisions#Article 116#Article 109e - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo VII: Politica economica e monetaria
Capo 4: Disposizioni transitorie
Articolo 116
Articolo 109 E - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo VII: Politica economica e monetaria
Capo 4: Disposizioni transitorie
Articolo 116
Articolo 109 E - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
GU C 325 del 24.12.2002, p. 81–81
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo VII: Politica economica e monetaria - Capo 4: Disposizioni transitorie - Articolo 116 - Articolo 109 E - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0081 - 0081
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0227 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0039 - versione consolidata
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte terza: Politiche della Comunità Titolo VII: Politica economica e monetaria Capo 4: Disposizioni transitorie Articolo 116 Articolo 109 E - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 116 1. La seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria inizia il 1o gennaio 1994. 2. Prima di tale data: a) ciascuno Stato membro: - adotta, se necessario, le misure adeguate per conformarsi ai divieti di cui all'articolo 56, nonché agli articoli 101 e 102, paragrafo 1, - adotta, se necessario, per permettere la valutazione di cui alla lettera b), programmi pluriennali destinati ad assicurare la durevole convergenza necessaria alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche; b) il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, valuta i progressi compiuti verso la convergenza economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche, nonché i progressi compiuti verso l'attuazione della legislazione comunitaria riguardante il mercato interno. 3. Gli articoli 101, 102, paragrafo 1, 103, paragrafo 1 e 104, esclusi i paragrafi 1, 9, 11 e 14, si applicano a decorrere dall'inizio della seconda fase. Gli articoli 100, paragrafo 2, 104, paragrafi 1, 9 e 11, 105, 106, 108, 111, 112, 113 e 114, paragrafi 2 e 4, si applicano a decorrere dall'inizio della terza fase. 4. Nella seconda fase, gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi. 5. Nella seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce all'indipendenza della sua banca centrale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 109.