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Document 12002E057
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Three: Community policies#Title III: Free movement of persons, services and capital#Chapter 4: Capital and payments#Article 57#Article 73c - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo 4: Capitali e pagamenti
Articolo 57
Articolo 73 C - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo 4: Capitali e pagamenti
Articolo 57
Articolo 73 C - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
GU C 325 del 24.12.2002, p. 56–56
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali - Capo 4: Capitali e pagamenti - Articolo 57 - Articolo 73 C - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0056 - 0056
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0199 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0025 - versione consolidata
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte terza: Politiche della Comunità Titolo III: Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali Capo 4: Capitali e pagamenti Articolo 57 Articolo 73 C - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 57 1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione comunitaria per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. 2. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri capi del presente trattato, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. È richiesta l'unanimità per le misure adottate ai sensi del presente paragrafo che comportino un regresso della legislazione comunitaria per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti.