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Document 12002E012
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part One: Principles#Article 12#Article 6 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 7 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte prima: Principi
Articolo 12
Articolo 6 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 7 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte prima: Principi
Articolo 12
Articolo 6 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 7 - Trattato CEE
GU C 325 del 24.12.2002, p. 43–43
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte prima: Principi - Articolo 12 - Articolo 6 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 7 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0043 - 0043
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0185 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0009 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte prima: Principi Articolo 12 Articolo 6 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 7 - Trattato CEE Articolo 12 Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, può stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.