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Document 12002E010
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part One: Principles#Article 10#Article 5 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 5 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte prima: Principi
Articolo 10
Articolo 5 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 5 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte prima: Principi
Articolo 10
Articolo 5 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 5 - Trattato CEE
GU C 325 del 24.12.2002, p. 42–42
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte prima: Principi - Articolo 10 - Articolo 5 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 5 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0042 - 0042
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0183 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0009 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) Parte prima: Principi Articolo 10 Articolo 5 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) Articolo 5 - Trattato CEE Articolo 10 Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.