Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12002E010

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
    Parte prima: Principi
    Articolo 10
    Articolo 5 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
    Articolo 5 - Trattato CEE

    GU C 325 del 24.12.2002, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_10/oj

    12002E010

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte prima: Principi - Articolo 10 - Articolo 5 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 5 - Trattato CEE

    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0042 - 0042
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0183 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0009 - versione consolidata
    (trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

    Parte prima: Principi

    Articolo 10

    Articolo 5 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 5 - Trattato CEE

    Articolo 10

    Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

    Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.

    Top