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Document 11997E308

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte sesta: Disposizioni generali e finali
Articolo 308
Articolo 235 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 235 - Trattato CEE

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_308/oj

11997E308

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte sesta: Disposizioni generali e finali - Articolo 308 - Articolo 235 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 235 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0301 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0078 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

Articolo 308

Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.

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