This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 11997E305
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Six: General and Final Provisions#Article 305#Article 232 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 232 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte sesta: Disposizioni generali e finali
Articolo 305
Articolo 232 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 232 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte sesta: Disposizioni generali e finali
Articolo 305
Articolo 232 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 232 - Trattato CEE
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte sesta: Disposizioni generali e finali - Articolo 305 - Articolo 232 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 232 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0300 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0078 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 305 1. Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio. 2. Le disposizioni del presente trattato non derogano a quanto stipulato dal trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica.