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Document 11997E256
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Five: Institutions of the Community#Title I: Provisions governing the institutions#Chapter 2: Provisions common to several institutions#Article 256#Article 192 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 192 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 2: Disposizioni comuni a più istituzioni
Articolo 256
Articolo 192 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 192 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 2: Disposizioni comuni a più istituzioni
Articolo 256
Articolo 192 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 192 - Trattato CEE
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 2: Disposizioni comuni a più istituzioni - Articolo 256 - Articolo 192 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 192 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0282 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0067 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 256 Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia. Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale. L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.