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Document 11997E231
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Five: Institutions of the Community#Title I: Provisions governing the institutions#Chapter 1: The institutions#Section 4: The Court of Justice#Article 231#Article 174 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 174 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 4: La Corte di giustizia
Articolo 231
Articolo 174 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 174 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 4: La Corte di giustizia
Articolo 231
Articolo 174 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 174 - Trattato CEE
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 4: La Corte di giustizia - Articolo 231 - Articolo 174 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 174 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0272 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0062 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 231 Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato. Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.