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Document 11997E207

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 2: Il Consiglio
Articolo 207
Articolo 151 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 151 - Trattato CEE

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_207/oj

11997E207

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 2: Il Consiglio - Articolo 207 - Articolo 151 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 151 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0265 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0058 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

Articolo 207

1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

2. Il Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilità di un Segretario Generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Vicesegretario Generale che è responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario Generale ed il Vicesegretario Generale sono nominati dal Consiglio che delibera all'unanimità.

Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale.

3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 255, paragrafo 3, il Consiglio definisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali il pubblico accede ai suoi documenti. Ai fini del presente paragrafo il Consiglio definisce i casi in cui si deve considerare che esso deliberi in qualità di legislatore onde consentire, in tali casi, un maggior accesso ai documenti, preservando nel contempo l'efficacia del processo decisionale. In ogni caso, quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni a verbale sono resi pubblici.

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