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Document 11997E189

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
    Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
    Titolo I: Disposizioni istituzionali
    Capo 1: Le istituzioni
    Articolo 189
    Articolo 137 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
    Articolo 137 - Trattato CEE

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_189/oj

    11997E189

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Articolo 189 - Articolo 137 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 137 - Trattato CEE

    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0260 - versione consolidata
    gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0055 - versione consolidata
    (trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 189

    Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.

    Il numero dei Membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecento.

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