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Document 11997E164
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Three: Community policies#Title XVIII: Research and technological development#Article 164#Article 130g - EC Treaty (Maastricht consolidated version)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo XVIII: Ricerca e sviluppo tecnologico
Articolo 164
Articolo 130 G - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo XVIII: Ricerca e sviluppo tecnologico
Articolo 164
Articolo 130 G - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XVIII: Ricerca e sviluppo tecnologico - Articolo 164 - Articolo 130 G - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0252 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0051 - versione consolidata
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 164 Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri: a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università, b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari, d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della Comunità.