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Document 11997E159

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
    Parte terza: Politiche della Comunità
    Titolo XVII: Coesione economica e sociale
    Articolo 159
    Articolo 130 B - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_159/oj

    11997E159

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XVII: Coesione economica e sociale - Articolo 159 - Articolo 130 B - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0250 - versione consolidata
    gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0050 - versione consolidata


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 159

    Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 158. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione. La Comunità appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

    La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

    Le azioni specifiche che si rivelassero eventualmente necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche della Comunità, possono essere adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.

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